Art. 2 
 
                        Finanziamento azioni 
 
  1. Le risorse disponibili per le annualita' 2019, 2020 e 2021, pari
a euro 150 milioni, derivanti dall'importo di 50 milioni di euro  per
ciascuna  delle  tre  annualita',  sono  destinate,  entro  i  limiti
d'importo previsti dall'art.  3,  comma  1,  al  finanziamento  delle
seguenti azioni: 
    a) azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi  di
microzonazione  sismica  e  analisi  della  Condizione   limite   per
l'emergenza; 
    b) azioni di prevenzione strutturale  consistenti  in  interventi
strutturali di rafforzamento locale o  di  miglioramento  sismico  o,
eventualmente, di  demolizione  e  ricostruzione,  degli  edifici  di
interesse  strategico  e  delle   opere   infrastrutturali   la   cui
funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo  fondamentale
per le finalita' di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri  20  marzo
2003, n. 3274 e alle delibere regionali  in  materia,  di  proprieta'
pubblica. E', altresi', consentita la delocalizzazione degli  edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione, con  contestuale  divieto  di
ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito,  ad
invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza  sismica  e  un
miglioramento dell'efficienza operativa del sistema  infrastrutturale
di gestione dell'emergenza di cui all'art. 14. Nei casi di edifici di
interesse storico, vincolati ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'
ammessa  la  delocalizzazione  senza  la  demolizione   dell'edificio
esistente, purche' nell'edificio interessato non siano piu'  ospitate
funzioni strategiche o rilevanti, come definito dall'art. 2, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri  20  marzo
2003, n. 3274 e alle delibere regionali  in  materia,  di  proprieta'
pubblica. La ricostruzione puo'  essere  attuata  attraverso  appalto
pubblico ovvero mediante contratto di acquisto  di  cosa  futura,  ai
sensi  dell'art.  1472  del  codice  civile,  o   il   contratto   di
disponibilita' di cui all'art. 188 del decreto legislativo 16  aprile
2016, n. 50. 
  2. Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera  a),
possono essere  impegnate  per  finanziare  studi  di  microzonazione
sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza nei  comuni
nei quali l'accelerazione al suolo «ag», cosi'  come  definita  dalla
ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28  aprile  2006,
n. 3519 e riportata anche negli Allegati alle Norme tecniche  per  le
costruzioni di cui al  decreto  ministeriale  17  gennaio  2018,  sia
maggiore o uguale a 0,125 g. Nell'allegato 7 e' riportato l'elenco di
tali comuni comprensivo del valore  di  «ag»,  della  data  di  prima
classificazione  e  dell'eventuale   periodo   di   declassificazione
sismica.  Qualora  le  regioni  abbiano  concluso  la  programmazione
relativa agli studi di microzonazione sismica di  livello  1  e  alle
analisi della Condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni  di
propria competenza territoriale di cui all'allegato 7, e non  vi  sia
necessita' di approfondimenti  di  livello  2  o  3  degli  studi  di
microzonazione sismica, e' possibile utilizzare  tali  risorse  anche
per finanziare  studi  di  microzonazione  sismica  e  analisi  della
Condizione  limite  per  l'emergenza  nei   comuni   non   ricompresi
nell'elenco  dell'allegato   7   o   per   avviare   l'attivita'   di
aggiornamento degli studi gia' effettuati. 
  3. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 2,  ossia  che  le
regioni abbiano concluso la programmazione  relativa  agli  studi  di
microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi  della  Condizione
limite per l'emergenza  in  tutti  i  comuni  di  propria  competenza
territoriale di cui all'allegato 7, e non vi siano ulteriori  comuni,
anche non ricompresi nell'elenco dell'allegato 7, su  cui  effettuare
gli studi o non vi  sia  necessita'  di  approfondimenti  di  livello
superiore o di aggiornamento degli studi gia' effettuati, le  risorse
per le azioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere  altresi'
impegnate per le azioni di cui al comma 1, lettera b), con  priorita'
per gli interventi su edifici di proprieta' comunale. 
  4. I criteri di  aggiornamento  e  manutenzione  degli  studi  gia'
effettuati di cui al comma 2, sono definiti dalla Commissione tecnica
di cui all'art. 4, comma 7, e sono emanati con decreto del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile. 
  5. Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera  b),
possono essere utilizzate per edifici  o  opere  situati  nei  comuni
elencati nell'allegato 7. Possono essere finanziati anche  edifici  e
opere di interesse strategico in comuni  che  non  ricadono  in  tale
elenco,  a  condizione  che   l'amplificazione   sismica   nel   sito
dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale
effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le  costruzioni  emanate
con decreto  ministeriale  17  gennaio  2018  e  relativa  circolare,
determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa  in
superficie S·ag non inferiore a 0,125 g. 
  6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione,  anche
con  modalita'   informatiche   o   con   l'ausilio   di   specifiche
professionalita',  delle  procedure  connesse   alla   gestione   dei
contributi di cui alla presente ordinanza,  le  regioni  e  gli  enti
locali  interessati  possono  utilizzare  fino  al  2%  della   quota
assegnata. Le regioni definiscono le modalita'  di  ripartizione  del
suddetto contributo anche attraverso appositi  accordi  con  le  ANCI
regionali per il sostegno alle attivita' dei  comuni  previste  dalla
presente ordinanza. 
  7. Le regioni possono destinare le  risorse  di  cui  al  comma  6,
eventualmente incrementate di un ulteriore 3%, anche al finanziamento
delle verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche di cui al comma
1, lettera b), ricadenti nei comuni dell'allegato 7, da  eseguire  ai
sensi delle Norme tecniche per le  costruzioni  emanate  con  decreto
ministeriale  17  gennaio  2018  e   relativa   circolare,   per   la
determinazione, tra  l'altro,  dei  rapporti  capacita'/domanda  agli
stati limite di danno e  ultimo  di  salvaguardia  della  vita,  come
definiti nel successivo art. 17, comma 2. I parametri di costo per le
verifiche tecniche di cui al presente comma sono determinati ai sensi
dell'allegato  2,  lettera  a),  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 luglio 2004, n.  3362,  e  incrementati  del
25%. 
  8. Le verifiche tecniche cui al  comma  7  dovranno  consentire  di
classificare gli edifici in base al loro rischio  sismico,  calcolato
in accordo con le linee guida annesse al decreto del Ministero  delle
infrastrutture e trasporti n. 65 del 7  marzo  2017,  a  partire  dai
valori dei suddetti rapporti capacita'/domanda. 
  9. Le verifiche tecniche di cui al  comma  7  saranno  sintetizzate
nelle  schede  riportate  nell'allegato  2,  aggiornato  alle   Norme
tecniche per le  costruzioni  emanate  con  decreto  ministeriale  17
gennaio 2018, che saranno inviate al  Dipartimento  della  protezione
civile  mediante  procedure   e   strumenti   informatici   messi   a
disposizione da quest'ultimo. 
  10. Le regioni possono destinare le risorse di cui al comma 6 anche
alla valutazione dell'efficienza operativa di cui all'art. 14,  comma
2.