Art. 4 
 
       Disciplina delle azioni di prevenzione non strutturale 
 
  1. Le risorse  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  sono
destinate allo svolgimento di studi di microzonazione sismica  almeno
di livello 1, da eseguirsi con le finalita' definite negli «Indirizzi
e criteri per la microzonazione sismica» approvati  dalla  Conferenza
delle regioni e  delle  province  autonome  il  13  novembre  2008  e
successive Linee  guida  integrative,  unitamente  all'analisi  della
Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 9. 
  2. Le risorse  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  sono
concesse, nel limite delle risorse disponibili, alle regioni  e  agli
enti  locali  previo  cofinanziamento  della  spesa  in  misura   non
inferiore al 25% del costo degli studi di cui al comma 1. 
  3. Le regioni, sentiti gli enti  locali  interessati,  con  proprio
provvedimento individuano i territori nei  quali  e'  prioritaria  la
realizzazione delle azioni di cui al comma 1, anche considerando  gli
ambiti territoriali  e  organizzativi  ottimali  di  cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, qualora adottati, e lo  trasmettono
al Dipartimento della protezione civile. Nel  medesimo  provvedimento
sono definite le condizioni minime necessarie  per  la  realizzazione
degli  studi  di  microzonazione   sismica,   avuto   riguardo   alla
predisposizione e attuazione  degli  strumenti  urbanistici,  e  sono
individuate le modalita' di recepimento degli studi di microzonazione
sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza  negli
strumenti urbanistici vigenti. 
  4. Sono escluse dall'esecuzione  della  microzonazione  sismica  le
zone che incidono su  Aree  naturali  protette,  Siti  di  importanza
comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e Aree adibite a
verde pubblico di grandi dimensioni, come  indicate  nello  strumento
urbanistico generale che: 
    a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza; 
    b) non presentano nuove edificazioni di  manufatti  permanenti  o
interventi su quelli gia' esistenti; 
    c) rientrano in aree gia' classificate R4 dal Piano per l'assetto
idrogeologico (PAI). 
  5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi
del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, di  modeste
dimensioni  e  strettamente  connessi  alla  fruibilita'  delle  aree
stesse, non determina la necessita'  di  effettuare  le  indagini  di
microzonazione sismica. 
  6. Gli «Indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione  sismica»  e
successive Linee guida integrative costituiscono il documento tecnico
di riferimento. Al  fine  di  pervenire  a  risultati  omogenei,  gli
standard di rappresentazione e archiviazione informatica degli  studi
di microzonazione sismica, gia' predisposti dalla Commissione tecnica
di cui al comma  7,  vengono  aggiornati  dalla  Commissione  tecnica
stessa. 
  7. Il supporto e il monitoraggio, a livello nazionale, degli  studi
di cui al presente articolo,  sono  garantiti,  in  attuazione  degli
«Indirizzi e criteri per  la  microzonazione  sismica»  e  successive
Linee guida integrative, dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5,
commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri del 21 aprile 2011.