Art. 7 Abachi per la microzonazione sismica 1. Le regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3. 2. Le regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), risorse nel limite di 50.000 euro, a condizione che siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1 su almeno il 40% dei comuni di ciascuna regione di cui all'allegato 7, ovvero in cui la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all'allegato 7. L'utilizzo di tali risorse non richiede cofinanziamento. 3. Le regioni informano la Commissione tecnica sui programmi per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonche' l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali e' possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.