Art. 7 
 
                Abachi per la microzonazione sismica 
 
  1. Le regioni definiscono per  ciascuno  studio  di  microzonazione
sismica di livello 1 se,  in  caso  di  futuro  approfondimento,  sia
possibile  utilizzare  gli  abachi  dei  fattori  di   amplificazione
riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione  sismica»,
ovvero sia necessario  ricorrere  ad  abachi  regionali,  ovvero  sia
necessario intraprendere studi di livello 3. 
  2. Le regioni che non ritengono utilizzabili gli  abachi  nazionali
riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione  sismica»,
per   comporre    gli    abachi    regionali    per    amplificazioni
litostratigrafiche  o  verificare  gli  abachi  regionali  esistenti,
possono impiegare, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 3, comma
1, lettera a), risorse nel limite di 50.000 euro,  a  condizione  che
siano stati effettuati studi  di  microzonazione  del  livello  1  su
almeno il 40% dei comuni di ciascuna regione di cui  all'allegato  7,
ovvero in cui la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti
dei comuni di cui all'allegato 7.  L'utilizzo  di  tali  risorse  non
richiede cofinanziamento. 
  3. Le regioni informano la Commissione tecnica  sui  programmi  per
comporre    gli    abachi    regionali    per    le    amplificazioni
litostratigrafiche o per verificare gli  abachi  regionali  esistenti
nonche' l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi
di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali e'
possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.