Art. 8 
 
          Omogeneita' degli studi di microzonazione sismica 
 
  1.  Al  fine  di  rendere  omogenei  e  coerenti   gli   studi   di
microzonazione sismica preesistenti, non finanziati con le  ordinanze
di attuazione dell'art. 11 del  decreto-legge  n.  39/2009,  con  gli
«Indirizzi e criteri per  la  microzonazione  sismica»  e  successive
Linee guida integrative,  con  gli  standard  di  rappresentazione  e
archiviazione informatica e al fine  di  realizzare  l'analisi  della
Condizione limite per l'emergenza  di  cui  all'art.  9,  le  risorse
stanziate per le azioni di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  a),
vengono utilizzate anche per i comuni  di  cui  all'allegato  8,  nei
quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione  sismica  non
certificati nelle modalita' di cui all'art. 5. 
  2. L'entita'  dei  contributi  massimi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui al comma 1, e' riportata in tabella 1  dell'art.  6,
in  ragione  della  popolazione  residente  sul  territorio  comunale
secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla  data  di  pubblicazione
della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si  applica
anche ai municipi e alle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti. 
  3. I contributi di cui al comma 2, a valere sulle risorse stanziate
all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  sono  concessi   anche   senza
cofinanziamento. 
  4. Le regioni effettuano obbligatoriamente le attivita' di  cui  al
comma 1, su tutti i comuni ricadenti nel territorio di competenza  di
cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza  dell'importo
complessivo di 100.000 euro.