Art. 9 
 
           Analisi della Condizione limite per l'emergenza 
 
  1. Al fine di realizzare una  maggiore  integrazione  delle  azioni
finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le
iniziative volte al miglioramento della gestione delle  attivita'  di
emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto.  A  tale
scopo, gli studi di cui all'art. 4, comma 1, sono sempre accompagnati
dall'analisi  della   Condizione   limite   per   l'emergenza   (CLE)
dell'insediamento urbano, di cui ai  successivi  commi  del  presente
articolo. 
  2.  Si   definisce   come   Condizione   limite   per   l'emergenza
dell'insediamento   urbano   quella   condizione    fino    al    cui
raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell'evento  sismico,  pur
in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali  tali
da condurre all'interruzione delle  quasi  totalita'  delle  funzioni
urbane  presenti,  compresa  la  residenza,   l'insediamento   urbano
conserva comunque, nel suo complesso,  l'operativita'  della  maggior
parte  delle  funzioni   strategiche   per   l'emergenza,   la   loro
accessibilita'   e   connessione   con   l'ambito   territoriale    e
organizzativo  ottimale  (decreto  legislativo  n.  1/2018),  qualora
adottati. 
  3. Le regioni, nel  provvedimento  di  cui  all'art.  4,  comma  3,
determinano  le  modalita'  di  recepimento  di  tali  analisi  negli
strumenti  urbanistici  e  di  pianificazione  di  protezione  civile
vigenti. 
  4.  Al  fine  di  conseguire  risultati  omogenei,  la  Commissione
tecnica, di  cui  all'art.  4,  comma  7,  integra  gli  standard  di
rappresentazione  ed  archiviazione  informatica   degli   studi   di
microzonazione  sismica  con  gli  standard   per   l'analisi   della
Condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano di cui  al
comma 2. 
  5.   L'analisi   della   Condizione    limite    per    l'emergenza
dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la  modulistica
predisposta dalla Commissione tecnica, di cui all'art.  4,  comma  7.
Tale analisi comporta: 
    a. l'individuazione degli edifici e delle aree  che  garantiscono
le funzioni strategiche per l'emergenza; 
    b. l'individuazione delle infrastrutture di accessibilita'  e  di
connessione  con  l'ambito  territoriale  e  organizzativo   ottimale
(decreto legislativo n. 1/2018), qualora adottati, degli  oggetti  di
cui al punto a) e gli eventuali elementi critici; 
    c. l'individuazione degli aggregati strutturali e  delle  singole
unita' strutturali che possono interferire con le  infrastrutture  di
accessibilita'  e  di  connessione  con   l'ambito   territoriale   e
organizzativo  ottimale  (decreto  legislativo  n.  1/2018),  qualora
adottati.