Art. 9 Analisi della Condizione limite per l'emergenza 1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attivita' di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui all'art. 4, comma 1, sono sempre accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo. 2. Si definisce come Condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano quella condizione fino al cui raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalita' delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operativita' della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilita' e connessione con l'ambito territoriale e organizzativo ottimale (decreto legislativo n. 1/2018), qualora adottati. 3. Le regioni, nel provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, determinano le modalita' di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione di protezione civile vigenti. 4. Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione tecnica, di cui all'art. 4, comma 7, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della Condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano di cui al comma 2. 5. L'analisi della Condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione tecnica, di cui all'art. 4, comma 7. Tale analisi comporta: a. l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza; b. l'individuazione delle infrastrutture di accessibilita' e di connessione con l'ambito territoriale e organizzativo ottimale (decreto legislativo n. 1/2018), qualora adottati, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici; c. l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unita' strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilita' e di connessione con l'ambito territoriale e organizzativo ottimale (decreto legislativo n. 1/2018), qualora adottati.