Art. 3 
 
  1.  L'agevolazione  complessivamente  accordata  per  il   progetto
«GENFI-prox» e' pari ad euro 101.500,00. 
  2. Le risorse nazionali necessarie per l'intervento di cui all'art.
1 del presente decreto, sono  determinate  in  euro  60.105,26  nella
forma  di  contributo  nella  spesa,  in  favore   del   beneficiario
Universita' degli studi di Brescia - Dipartimento di scienze cliniche
e sperimentali, a valere  sulle  disponibilita'  del  Fondo  per  gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno
2018, cap. 7245, giusta riparto con decreto  n.  48  del  18  gennaio
2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca. 
  3. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST  2018,  in  relazione
alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo
stato di  avanzamento  lavori,  avendo  riguardo  alle  modalita'  di
rendicontazione. 
  4. Ad integrazione delle risorse di cui  al  comma  2,  il  MUR  si
impegna a trasferire  al  beneficiario  Universita'  degli  studi  di
Brescia  -  Dipartimento  di  scienze  cliniche  e  sperimentali,  il
co-finanziamento europeo previsto  per  il  progetto,  pari  ad  euro
41.394,74 ove detto importo  venga  versato  dal  coordinatore  della
Eranet Cofund JPCOFUND2  sul  conto  di  contabilita'  speciale  5944
IGRUE,  intervento  relativo  all'iniziativa   GENFI-prox   «Defining
measures of proximity to symptom onset in genetic  FTD»,  cosi'  come
previsto dal contratto 825664 fra la Commissione europea e i  partner
dell'Eranet Cofund JPCOFUND2, tra i quali il MIUR, ora  MUR,  ed  ove
tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo  vengano
assolte dal beneficiario. 
  5. Nella fase attuativa, il  MUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del  raggruppamento  nazionale,  il  MUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della struttura di gestione del programma. 
  6. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dall'Eranet Cofund JPCOFUND2 e dallo scrivente Ministero.