Art. 11 
 
Proroga  dei  termini   correlati   con   lo   stato   di   emergenza
                     epidemiologica da COVID-19 
 
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, ((ad esclusione
di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20,
fatta salva la necessita' di una revisione del piano per sopravvenute
esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati
fino al 31  dicembre  2021,))  e  le  relative  disposizioni  vengono
attuate  nei  limiti  delle   risorse   disponibili   autorizzate   a
legislazione vigente. 
  ((1-bis. In conseguenza della  proroga  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio  2021,  per  le
richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione,
annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021, ai sensi
dell'articolo 27 della legge  25  maggio  1970,  n.  352,  in  deroga
all'articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti
le firme e dei certificati elettorali dei  sottoscrittori  presso  la
cancelleria della Corte di cassazione  e'  effettuato  entro  quattro
mesi dalla data  del  timbro  apposto  sui  fogli  medesimi  a  norma
dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  L'articolo  75  della  Costituzione  stabilisce  che
          500.000 cittadini o 5 Consigli regionali, possono  proporre
          all'intero  corpo  elettorale   l'abrogazione,   totale   o
          parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge. 
              - Si riporta il testo degli articoli 27, 28 e 7, ultimo
          comma della  legge  25  maggio  1970,  n.  352  (Norme  sui
          referendum previsti dalla Costituzione e  sulla  iniziativa
          legislativa  del   popolo),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 1970, n. 147: 
              «Art. 27 (Referendum previsto  dall'articolo  75  della
          Costituzione). -  Al  fine  di  raccogliere  le  firme  dei
          500.000  elettori  necessari  per  il  referendum  previsto
          dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal
          funzionario, di cui all'articolo 7, si  devono  indicare  i
          termini  del  quesito  che  si  intende   sottoporre   alla
          votazione popolare, e la legge o  l'atto  avente  forza  di
          legge dei quali si propone  l'abrogazione,  completando  la
          formula volete che sia abrogata.  .  .»  con  la  data,  il
          numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di
          legge sul quale il referendum sia richiesto. 
              Qualora  si   richieda   referendum   per   abrogazione
          parziale, nella formula indicata al precedente  comma  deve
          essere   inserita   anche    l'indicazione    del    numero
          dell'articolo o degli articoli  sui  quali  referendum  sia
          richiesto. 
              Qualora si richieda referendum per  la  abrogazione  di
          parte  di   uno   o   piu'   articoli   di   legge,   oltre
          all'indicazione della  legge  e  dell'articolo  di  cui  ai
          precedenti commi primo  e  secondo,  deve  essere  inserita
          l'indicazione  del  comma,   e   dovra'   essere   altresi'
          integralmente   trascritto   il   testo   letterale   delle
          disposizioni   di   legge   delle   quali   sia    proposta
          l'abrogazione.» 
              «Art.  28  (Norme   sui   referendum   previsti   dalla
          Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).  -
          Salvo il disposto dell'articolo 31, il deposito  presso  la
          cancelleria della Corte di  cassazione  di  tutti  i  fogli
          contenenti  le  firme  e  dei  certificati  elettorali  dei
          sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi  dalla
          data  del  timbro  apposto  sui  fogli  medesimi  a   norma
          dell'articolo 7, ultimo comma. Tale  deposito  deve  essere
          effettuato da almeno tre dei promotori, i quali  dichiarano
          al cancelliere il numero  delle  firme  che  appoggiano  la
          richiesta.» 
              «Art. 7. (Omissis). 
              Successivamente  alla  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'annuncio di cui  al  primo  comma,  i  fogli
          previsti dal comma precedente devono  essere  presentati  a
          cura  dei  promotori,  o  di   qualsiasi   elettore,   alle
          segreterie  comunali  o  alle  cancellerie   degli   uffici
          giudiziari. Il funzionario preposto  agli  uffici  suddetti
          appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria
          firma e li restituisce ai  presentatori  entro  due  giorni
          dalla presentazione.».