((Art. 11 decies Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi 1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: « 2020 » e' sostituita dalla seguente: « 2021 ». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 379 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O., come modificato dalla presente legge: «(Omissis). 379. Nel rispetto delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e' iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero un Fondo, denominato « Antonio Megalizzi», con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2021. (Omissis).».