((Art. 11 undecies 
 
         Misure urgenti in materia di controlli radiometrici 
 
  1. All'articolo 22, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, le parole: « entro dodici mesi dall'entrata  in  vigore
del presente decreto o dall'inizio della pratica  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « entro il 31  dicembre  2021  o  entro  dodici  mesi
dall'inizio della pratica ». 
  2. All'articolo 72, comma 4,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «  Nelle
more dell'approvazione del decreto di cui al comma  3,  comunque  non
oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo  2  del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7
dell'allegato XIX al presente decreto ».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 22, comma 1 e  72,
          comma 4 del decreto legislativo  31  luglio  2020,  n.  101
          (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce
          norme fondamentali di sicurezza  relative  alla  protezione
          contro   i   pericoli   derivanti   dall'esposizione   alle
          radiazioni  ionizzanti,   e   che   abroga   le   direttive
          89/618/Euratom,       90/641/Euratom,        96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa
          di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera
          a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12  agosto  2020,  n.  201,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   22    (Obblighi    dell'esercente    (direttiva
          59/2013/EURATOM,  articoli  31,  32,  34  e   35;   decreto
          legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,  articoli  10-ter  e
          10-quinques)). - 1. Per le pratiche di cui all'articolo 20,
          l'esercente, entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici  mesi
          dall'inizio della pratica, provvede alla misurazione  della
          concentrazione di  attivita'  sui  materiali  presenti  nel
          ciclo produttivo e  sui  residui  derivanti  dall'attivita'
          lavorativa stessa ai sensi del comma 6. 
              (Omissis).» 
              «Art. 72 (Sorveglianza  radiometrica  su  materiali,  o
          prodotti  semilavorati  metallici  o  prodotti  in  metallo
          (direttiva   2013/59/EURATOM,    articolo    93;    decreto
          legislativo 6  febbraio  2007,  n.  52,  articolo  157).  -
          (Omissis). 
              4. Nelle more dell'approvazione del decreto di  cui  al
          comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021,  continua
          ad applicarsi  l'articolo  2  del  decreto  legislativo  1°
          giugno  2011,  n.  100,   e   si   applica   l'articolo   7
          dell'allegato XIX al presente decreto. Decorso tale termine
          e fino all'adozione del decreto  di  cui  al  comma  3,  si
          applicano le disposizioni dell'Allegato XIX. L'Allegato XIX
          stabilisce  le  modalita'  di   applicazione,   nonche'   i
          contenuti    delle    attestazioni    della    sorveglianza
          radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici  e
          prodotti in metallo oggetto della  sorveglianza.  I  rinvii
          alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di
          cui   al   primo   periodo   s'intendono   riferiti    alle
          corrispondenti disposizioni del presente decreto. 
              (Omissis).».