((Art. 11 duodecies 
 
        Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi 
         nelle strutture turistico- ricettive in aria aperta 
 
  1. Al fine di fare fronte, nel  settore  del  turismo,  all'impatto
delle misure di contenimento  correlate  all'emergenza  sanitaria  da
COVID-19, le attivita' turistico-ricettive in aria aperta di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  hanno
provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma
1, lettera b), e comma  2,  lettera  b),  del  medesimo  decreto  del
Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre  2021,  a  dare
attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1,  lettera
a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali  inadempimenti
e le procedure in essere rispetto a termini gia' scaduti.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'interno  28  febbraio
          2014,  «Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per   la
          progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture
          turistico - ricettive in aria  aperta  (campeggi,  villaggi
          turistici, ecc.) con capacita' ricettiva  superiore  a  400
          persone», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61, del
          14 marzo 2014.