((Art. 11 terdecies 
 
             Accelerazione di interventi per fare fronte 
              all'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
  1. Le disposizioni dell'articolo 264,  comma  1,  lettera  f),  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si  applicano  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto fino al 31 dicembre 2021.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  264,  comma  1,
          lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  19  maggio   2020,   n.   128,   S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77: 
              «Art.  264  (Liberalizzazione  e  semplificazione   dei
          procedimenti  amministrativi  in  relazione   all'emergenza
          COVID-19).  -  1.  Al  fine   di   garantire   la   massima
          semplificazione,    l'accelerazione    dei     procedimenti
          amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo  burocratico
          nella vita dei  cittadini  e  delle  imprese  in  relazione
          all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto e fino al 31 dicembre 2020: 
                a) nei procedimenti avviati su istanza di parte,  che
          hanno  ad  oggetto  l'erogazione  di   benefici   economici
          comunque denominati, indennita', prestazioni  previdenziali
          e  assistenziali,  erogazioni,   contributi,   sovvenzioni,
          finanziamenti, prestiti,  agevolazioni  e  sospensioni,  da
          parte   di   pubbliche   amministrazioni,   in    relazione
          all'emergenza  COVID-19,  le  dichiarazioni  di  cui   agli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo
          di documentazione comprovante tutti i requisiti  soggettivi
          ed oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di  riferimento,
          anche in deroga ai limiti previsti  dagli  stessi  o  dalla
          normativa di settore,  fatto  comunque  salvo  il  rispetto
          delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159; 
                b)  i  provvedimenti  amministrativi  illegittimi  ai
          sensi dell'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n.
          241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19,  possono
          essere annullati d'ufficio,  sussistendone  le  ragioni  di
          interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga
          all'articolo 21-nonies comma 1 della legge 7  agosto  1990,
          n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento
          espresso ovvero  dalla  formazione  del  silenzio  assenso.
          Resta  salva  l'annullabilita'  d'ufficio  anche  dopo   il
          termine di tre mesi qualora i provvedimenti  amministrativi
          siano stati adottati sulla base di  false  rappresentazioni
          dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di  certificazione
          e dell'atto di notorieta' false o mendaci  per  effetto  di
          condotte costituenti reato, accertate con sentenza  passata
          in giudicato, fatta  salva  l'applicazione  delle  sanzioni
          penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445; 
                c) qualora  l'attivita'  in  relazione  all'emergenza
          Covid-19  sia  iniziata  sulla  base  di  una  segnalazione
          certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  il  termine  per  l'adozione   dei
          provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 19
          e' di tre mesi e decorre dalla  scadenza  del  termine  per
          l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo
          articolo 19; 
                d)  per  i  procedimenti  di  cui  alla  lettera   a)
          l'applicazione dell'articolo  21-quinquies  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e' ammessa solo per eccezionali ragioni
          di interesse pubblico sopravvenute; 
                e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2,
          ovvero di cui all'articolo 14-bis, commi 4 e  5  e  14-ter,
          comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il  responsabile
          del procedimento e' tenuto  ad  adottare  il  provvedimento
          conclusivo  entro  30  giorni  dal  formarsi  del  silenzio
          assenso; 
                f)  gli  interventi,  anche  edilizi,  necessari   ad
          assicurare  l'ottemperanza   alle   misure   di   sicurezza
          prescritte  per  fare  fronte  all'emergenza  sanitaria  da
          COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal
          presente articolo, nel rispetto delle  norme  antisismiche,
          di sicurezza, antincendio,  igienico-sanitarie,  di  tutela
          dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali  e
          del  paesaggio.  Detti  interventi,  consistenti  in  opere
          contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la
          fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se  diversi
          da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica   6   giugno   2001,   n.   380,   previa
          comunicazione all'amministrazione  comunale  di  avvio  dei
          lavori asseverata da un tecnico abilitato  e  corredata  da
          una dichiarazione del soggetto interessato  che,  ai  sensi
          dell'articolo  47  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che  si  tratta
          di  opere  necessarie  all'ottemperanza  alle   misure   di
          sicurezza  prescritte   per   fare   fronte   all'emergenza
          sanitaria  da  COVID-19.  Per  tali  interventi,  non  sono
          richiesti i permessi,  le  autorizzazioni  o  gli  atti  di
          assenso  comunque  denominati  eventualmente  previsti,  ad
          eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte  II  del
          decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42. E'  comunque
          salva la facolta' dell'interessato di chiedere il  rilascio
          dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di  assenso.
          L'eventuale mantenimento delle opere  edilizie  realizzate,
          se  conformi  alla  disciplina  urbanistica   ed   edilizia
          vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro il
          31 dicembre 2020 ed e' assentito,  previo  accertamento  di
          tale conformita', con esonero dal contributo di costruzione
          eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso  da
          adottare  entro  sessanta   giorni   dalla   domanda.   Per
          l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso
          comunque  denominati,  ove  prescritti,  e'   indetta   una
          conferenza di servizi semplificata ai sensi degli  articoli
          14  e  seguenti  della  legge  7  agosto  1990,   n.   241.
          L'autorizzazione  paesaggistica  e'  rilasciata,   ove   ne
          sussistano i presupposti, ai sensi  dell'articolo  167  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              (Omissis).».