((Art. 11 quaterdecies 
 
Proroghe   di   misure   urgenti   per    fronteggiare    l'emergenza
  epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia  di
  interventi urgenti per gli uffici giudiziari. 
  1. Al decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 28, comma 2, le parole: « 30  aprile  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »; 
  b) all'articolo 29, comma 1, le parole: « 30  aprile  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »; 
  c) all'articolo 30, comma 1, le parole: « 30  aprile  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 ». 
  2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e' sostituito  dal  seguente:  «  In  caso  di
mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione
della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento
dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il  finanziamento  e'  revocato
».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 28, comma  2,  29,
          comma 1 e 30, comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
          137 (Ulteriori misure urgenti in materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  28  ottobre
          2020,  n.  269,  Edizione  straordinaria,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: 
              «Art. 28 (Licenze premio straordinarie per  i  detenuti
          in regime di semiliberta'). - (Omissis). 
              2. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo'
          estendersi oltre il 31 luglio 2021.» 
              «Art. 29 (Durata straordinaria dei permessi premio).  -
          1. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  e
          fino alla data del 31 luglio 2021 ai condannati  cui  siano
          stati gia' concessi i permessi di cui  all'articolo  30-ter
          della legge 26 luglio  1975,  n.  354  o  che  siano  stati
          assegnati al lavoro all'esterno ai sensi  dell'articolo  21
          della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione
          o  alla  formazione  professionale  all'esterno  ai   sensi
          dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.
          121, i permessi di cui  all'articolo  30-ter  della  citata
          legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono  i  presupposti,
          possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali
          indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.» 
              «Art.  30  (Disposizioni  in  materia   di   detenzione
          domiciliare). - 1. In deroga a quanto disposto ai commi  1,
          2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199,
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
          alla  data  del  31  luglio  2021,  la  pena  detentiva  e'
          eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato  o
          in altro luogo pubblico o privato  di  cura,  assistenza  e
          accoglienza, ove non sia superiore a diciotto  mesi,  anche
          se costituente parte residua di  maggior  pena,  salvo  che
          riguardi: 
                a)  soggetti  condannati  per  taluno   dei   delitti
          indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
          354, e successive modificazioni  e  dagli  articoli  572  e
          612-bis del codice penale; con  riferimento  ai  condannati
          per delitti commessi per  finalita'  di  terrorismo,  anche
          internazionale,  o  di  eversione  dell'ordine  democratico
          mediante il compimento di  atti  di  violenza,  nonche'  ai
          delitti di cui all'articolo 416-bis del  codice  penale,  o
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
          articolo ovvero al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni in esso previste, anche  nel  caso  in  cui  i
          condannati abbiano gia' espiato la parte di  pena  relativa
          ai predetti delitti quando, in caso di  cumulo,  sia  stata
          accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la
          connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e
          c, del codice di procedura penale tra i reati la  cui  pena
          e' in esecuzione; 
                b)  delinquenti   abituali,   professionali   o   per
          tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice
          penale; 
                c)  detenuti  che  sono  sottoposti  al   regime   di
          sorveglianza particolare,  ai  sensi  dell'articolo  14-bis
          della legge 26 luglio 1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato
          accolto il  reclamo  previsto  dall'articolo  14-ter  della
          medesima legge; 
                d)  detenuti  che  nell'ultimo   anno   siano   stati
          sanzionati  per   le   infrazioni   disciplinari   di   cui
          all'articolo 77, comma 1,  numeri  18,  19,  20  e  21  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.
          230; 
                e) detenuti nei cui  confronti,  in  data  successiva
          all'entrata in vigore del  presente  decreto,  sia  redatto
          rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81,  comma  1,
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
          n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77,
          comma 1, numeri 18 e 19 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; 
                f) detenuti privi di un domicilio effettivo e  idoneo
          anche in funzione delle esigenze di  tutela  delle  persone
          offese dal reato.». 
              - Si riporta il testo del  comma  181  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  di  stabilita'  2014),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «(Omissis). 
              181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per  lo
          sviluppo e la coesione per il  periodo  2014-2020  il  CIPE
          assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni  di
          euro, da destinare ad interventi urgenti ed  immediatamente
          attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari  con
          elevati carichi di controversie pendenti, necessari per  lo
          sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema
          giudiziario, previa  presentazione  al  CIPE  di  specifici
          progetti di adeguamento, completamento  e  costruzione.  In
          caso di mancata presentazione degli  stati  di  avanzamento
          dei lavori entro trentasei mesi dalla  pubblicazione  della
          delibera di assegnazione il finanziamento e'  revocato.  In
          caso di mancata indizione di gara entro  ventiquattro  mesi
          dalla pubblicazione della delibera di assegnazione,  ovvero
          in caso di mancato  affidamento  dei  lavori  entro  il  31
          dicembre 2021, il finanziamento e' revocato. 
              (Omissis).».