((Art. 11 quaterdecies Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari. 1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, comma 2, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »; b) all'articolo 29, comma 1, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »; c) all'articolo 30, comma 1, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 ». 2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: « In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento e' revocato ».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 28, comma 2, 29, comma 1 e 30, comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 269, Edizione straordinaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: «Art. 28 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semiliberta'). - (Omissis). 2. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo' estendersi oltre il 31 luglio 2021.» «Art. 29 (Durata straordinaria dei permessi premio). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021 ai condannati cui siano stati gia' concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.» «Art. 30 (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare). - 1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021, la pena detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi: a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonche' ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione; b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.». - Si riporta il testo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge: «(Omissis). 181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro trentasei mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento e' revocato. In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento e' revocato. (Omissis).».