((Art. 11 quinquiesdecies 
 
         Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture 
 
  1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di
opere  indifferibili,  urgenti  e  cantierabili   per   il   rilancio
dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «
Per gli interventi relativi al ponte  stradale  di  collegamento  tra
l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e  agli  aeroporti  di  Firenze  e
Salerno, di cui al comma 2, lettera c), del  presente  articolo,  gli
adempimenti previsti dal relativo decreto  di  finanziamento  possono
essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli  enti
titolari dei codici unici di progetto, entro  quindici  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al
sistema di monitoraggio di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011,  n.  229,  le   informazioni   necessarie   per   la   verifica
dell'avanzamento dei progetti ».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3-bis  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2014,  n.
          212, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
          2014, n. 164, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per lo  sblocco
          di opere  indifferibili,  urgenti  e  cantierabili  per  il
          rilancio dell'economia). - (Omissis). 
              3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai
          commi  5  e  6,  le  condizioni  di  appaltabilita'  e   di
          cantierabilita'   si   realizzano   quando    i    relativi
          adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma  2,  sono
          compiuti entro il 31  dicembre  2021.  Per  gli  interventi
          relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada
          per Fiumicino  e  l'EUR  e  agli  aeroporti  di  Firenze  e
          Salerno, di cui  al  comma  2,  lettera  c),  del  presente
          articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto  di
          finanziamento possono essere compiuti entro il 31  dicembre
          2022, a condizione che gli enti titolari dei  codici  unici
          di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente disposizione, trasmettano al  sistema
          di monitoraggio di cui al decreto legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229, le informazioni necessarie  per  la  verifica
          dell'avanzamento dei progetti. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.