((Art. 11 duodevicies 
 
         Disposizioni in materia di Commissari straordinari 
             degli enti del servizio sanitario regionale 
 
  1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero
della salute, di cui all'articolo 2, comma 5,  secondo  periodo,  del
decreto-legge   10   novembre   2020,   n.   150,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e' prorogato  al
31 ottobre 2021.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  5,  del
          decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti  per
          il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e
          per il  rinnovo  degli  organi  elettivi  delle  regioni  a
          statuto ordinario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  10
          novembre 2020, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 dicembre 2020, n. 181: 
              «Art.  2  (Commissari  straordinari  degli   enti   del
          Servizio sanitario regionale). - (Omissis). 
              5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali  o
          di mancata approvazione dei bilanci relativi agli  esercizi
          gia' conclusi da  parte  dei  Commissari  straordinari  nel
          termine previsto dal comma 4, gli stessi sono adottati  dal
          Commissario ad acta nei successivi trenta giorni.  In  caso
          di mancata adozione  degli  atti  aziendali  o  di  mancata
          approvazione  dei  bilanci  relativi  agli  esercizi   gia'
          conclusi da parte  del  Commissario  ad  acta  nel  termine
          previsto, gli  stessi  sono  adottati  dal  Ministro  della
          salute nel successivo termine di trenta giorni. 
              (Omissis).».