((Art. 11 duodevicies Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale 1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e' prorogato al 31 ottobre 2021.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2020, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181: «Art. 2 (Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale). - (Omissis). 5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi da parte dei Commissari straordinari nel termine previsto dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario ad acta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi da parte del Commissario ad acta nel termine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni. (Omissis).».