((Art. 11 ter 
 
Proroga dei termini di validita' di documenti di riconoscimento e  di
  identita' nonche' di permessi e titoli di soggiorno e di  documenti
  di viaggio. 
 
  1. All'articolo 104, comma 1, del decreto- legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
relativo al periodo di validita' dei documenti di riconoscimento e di
identita', le parole: «  30  aprile  2021  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 30 settembre 2021 ». 
  2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto- legge 7 ottobre  2020,
n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2020,
n. 159, relativo a permessi e titoli  di  soggiorno  e  documenti  di
viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti:  «
31 luglio 2021 »; 
  b) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Prima  della
suddetta  scadenza,  gli  interessati  possono  comunque   presentare
istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo,
la  cui  trattazione  e'  effettuata  progressivamente  dagli  uffici
competenti ».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   104   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 104 (Proroga della  validita'  dei  documenti  di
          riconoscimento). - 1. La  validita'  ad  ogni  effetto  dei
          documenti  di  riconoscimento  e  di   identita'   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          rilasciati da amministrazioni pubbliche, con  scadenza  dal
          31 gennaio 2020 e'  prorogata  al  30  settembre  2021.  La
          validita' ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di
          scadenza indicata nel documento.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   3-bis   del
          decreto-legge 7  ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 (Misure
          urgenti connesse con la proroga della  dichiarazione  dello
          stato di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il
          differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020  e
          per la continuita' operativa del sistema di allerta  COVID,
          nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739  del
          3  giugno  2020,  e  disposizioni  urgenti  in  materia  di
          riscossione  esattoriale),  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.   3-bis   (Proroga   degli   effetti   di    atti
          amministrativi in scadenza).  -  1.  All'articolo  103  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 2, le parole: «il 31  luglio  2020»  sono
          sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione  di
          cessazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19»; 
                b) dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente: 
                  «2-sexies.   Tutti   i   certificati,    attestati,
          permessi, concessioni, autorizzazioni  e  atti  abilitativi
          comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra  il  1°
          agosto 2020 e la data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che
          non sono  stati  rinnovati,  si  intendono  validi  e  sono
          soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2». 
              2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          comma  10,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.   76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1 non si applicano ai documenti unici di  regolarita'
          contributiva di cui al decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali 30 gennaio 2015,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  125  del  1°  giugno   2015,   che
          continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria
          di cui al medesimo decreto ministeriale. 
              3.  I  permessi  di  soggiorno  e  i  titoli   di   cui
          all'articolo  103,  commi  2-quater  e   2-quinquies,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  compresi
          quelli aventi scadenza sino al 31 luglio  2021,  conservano
          la loro validita' fino alla medesima data. Nelle more della
          suddetta  scadenza,  gli  interessati  possono   egualmente
          presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli  di
          cui al primo  periodo  la  cui  trattazione  e'  effettuata
          progressivamente  dagli  uffici  competenti.  Prima   della
          suddetta  scadenza,  gli   interessati   possono   comunque
          presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli  di
          cui al primo periodo,  la  cui  trattazione  e'  effettuata
          progressivamente dagli uffici competenti.».