((Art. 11 quater 
 
Proroga di  termini  concernenti  rendiconti  e  bilanci  degli  enti
  locali, delle regioni  e  delle  camere  di  commercio,  industria,
  artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli  enti
  locali. 
 
  1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli
enti locali relativo all'esercizio 2020,  di  cui  all'articolo  227,
comma 2, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'
prorogato al 31 maggio 2021. 
  2. Per l'esercizio  2021,  il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione degli enti locali, di  cui  all'articolo  151,
comma 1, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, e' differito al 31 maggio 2021. Fino  a  tale  data  e'
autorizzato l'esercizio  provvisorio  di  cui  all'articolo  163  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  i
termini previsti dall'articolo 18, comma 1,  lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi' prorogati  per
l'anno 2021: 
  a) il rendiconto relativo all'anno 2020 e' approvato da  parte  del
consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione  da
parte della giunta entro il 30 giugno 2021; 
  b) il bilancio consolidato  relativo  all'anno  2020  e'  approvato
entro il 30 novembre 2021. 
  4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: « 30 giugno  2021  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 30 settembre 2021 ». 
  5. Per l'anno  2021,  il  termine  previsto  dall'articolo  31  del
decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  l'adozione  dei
bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti  di  cui  all'articolo
19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del  citato  decreto
legislativo n. 118 del 2011, e' prorogato al 30 giugno 2021. 
  6.  I  termini  di  cui  all'articolo  32,  comma  7,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi' modificati per  l'anno
2021: 
  a) i  bilanci  di  esercizio  dell'anno  2020  degli  enti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i),  e  lettera  c),  del
citato decreto legislativo n.  118  del  2011  sono  approvati  dalla
giunta regionale entro il 31 luglio 2021; 
  b) il bilancio consolidato dell'anno 2020  del  servizio  sanitario
regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il  30  settembre
2021. 
  7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del
30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11  dicembre
2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione  dei  risultati
conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021  e  al
30 giugno 2021. 
  8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro
unioni  regionali  e  delle  relative   aziende   speciali   riferito
all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, e' prorogato alla data
del 30 giugno 2021. 
  9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5,  primo  periodo,
nonche' di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno
2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta  e  di  sessanta
giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 227, comma 2,  151,
          comma 1, e 163 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
          267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  28  settembre
          2000, n. 227, S.O.: 
              «Art. 227 (Rendiconto della gestione). - (Omissis). 
              2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro  il
          30  aprile  dell'anno  successivo  dall'organo  consiliare,
          tenuto motivatamente conto della relazione  dell'organo  di
          revisione.  La  proposta  e'  messa  a   disposizione   dei
          componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio  della
          sessione consiliare in cui viene  esaminato  il  rendiconto
          entro un termine, non inferiore a venti  giorni,  stabilito
          dal regolamento di contabilita'. 
              (Omissis).» 
              «Art. 151 (Principi generali). -  1.  Gli  enti  locali
          ispirano   la   propria   gestione   al   principio   della
          programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
          programmazione entro il 31 luglio  (537)  di  ogni  anno  e
          deliberano il bilancio di previsione finanziario  entro  il
          31 dicembre  (536),  riferiti  ad  un  orizzonte  temporale
          almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate
          sulla base delle linee strategiche contenute nel  documento
          unico di programmazione, osservando  i  principi  contabili
          generali ed applicati allegati al  decreto  legislativo  23
          giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I  termini
          possono  essere  differiti   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 
              (Omissis).» 
              «Art.   163   (Esercizio   provvisorio    e    gestione
          provvisoria). - 1. Se il  bilancio  di  previsione  non  e'
          approvato dal Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
          rispetto  dei   principi   applicati   della   contabilita'
          finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio   o   la
          gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio  provvisorio
          o della  gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli
          stanziamenti di competenza  previsti  nell'ultimo  bilancio
          approvato per l'esercizio cui si riferisce  la  gestione  o
          l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro  i
          limiti determinati dalla somma dei residui al  31  dicembre
          dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza  al
          netto del fondo pluriennale vincolato. 
              2. Nel caso in cui il bilancio  di  esercizio  non  sia
          approvato entro il 31 dicembre e non sia stato  autorizzato
          l'esercizio  provvisorio,  o  il  bilancio  non  sia  stato
          approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
          consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei
          limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
          bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la
          gestione provvisoria. Nel corso della gestione  provvisoria
          l'ente  puo'  assumere  solo  obbligazioni   derivanti   da
          provvedimenti     giurisdizionali     esecutivi,     quelle
          tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie  ad
          evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
          all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente  puo'
          disporre   pagamenti   solo   per   l'assolvimento    delle
          obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  da
          provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di   obblighi
          speciali tassativamente regolati dalla legge, per le  spese
          di personale, di residui passivi,  di  rate  di  mutuo,  di
          canoni, imposte e tasse, ed, in particolare,  per  le  sole
          operazioni necessarie ad evitare che siano  arrecati  danni
          patrimoniali certi e gravi all'ente. 
              3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con  legge  o
          con decreto del Ministro  dell'interno  che,  ai  sensi  di
          quanto previsto dall'articolo 151, primo comma,  differisce
          il termine di approvazione del bilancio,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
          motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
          e' consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti
          possono impegnare solo spese correnti, le  eventuali  spese
          correlate riguardanti le partite di giro,  lavori  pubblici
          di somma urgenza o altri interventi di somma  urgenza.  Nel
          corso dell'esercizio provvisorio e' consentito  il  ricorso
          all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222. 
              4. 
              5.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti
          possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  quota  dei
          dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun
          programma, le spese di cui al  comma  3,  per  importi  non
          superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti  del  secondo
          esercizio del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno
          precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate   negli
          esercizi precedenti e  dell'importo  accantonato  al  fondo
          pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
                a) tassativamente regolate dalla legge; 
                b)  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato   in
          dodicesimi; 
                c) a carattere continuativo necessarie per  garantire
          il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo  dei
          servizi esistenti, impegnate a seguito della  scadenza  dei
          relativi contratti. 
              6. 
              7.   Nel   corso   dell'esercizio   provvisorio,   sono
          consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo
          187, comma 3-quinquies, quelle  riguardanti  le  variazioni
          del fondo pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla
          reimputazione agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di
          obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte,  e
          delle spese correlate, nei casi in cui anche  la  spesa  e'
          oggetto di reimputazione  l'eventuale  aggiornamento  delle
          spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
          della gestione dei dodicesimi.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 18, comma  1,  31,
          19, comma 2, 32, comma 7 del decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
          sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
          degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
          articoli  1  e  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172: 
              «Art. 18 (Termini di approvazione dei bilanci). - 1. Le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  1,
          approvano: 
                a) il bilancio di previsione o  il  budget  economico
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente; 
                b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro  il
          30 aprile dell'anno successivo.  Le  regioni  approvano  il
          rendiconto entro il 31  luglio  dell'anno  successivo,  con
          preventiva approvazione da parte della giunta entro  il  30
          aprile, per consentire la parifica delle sezioni  regionali
          di controllo della Corte dei conti; 
                c) il bilancio  consolidato  entro  il  30  settembre
          dell'anno successivo. 
              (Omissis).» 
              «Art. 31 (Adozione del bilancio d'esercizio). -  1.  Il
          bilancio di  esercizio  e'  adottato  entro  il  30  aprile
          dell'anno successivo a quello di riferimento dal  direttore
          generale per gli enti di cui alla lettera c)  del  comma  2
          dell'articolo  19,  e  dal  responsabile   della   gestione
          sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di  cui
          alla lettera b), punto i), del comma 2 dell'articolo 19, ed
          e' corredato dalla relazione del  collegio  sindacale.  Gli
          enti di cui alla lettera c) del comma  2  dell'articolo  19
          provvedono, altresi', a trasmettere al  responsabile  della
          gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio
          di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai  fini
          della  predisposizione  delle  necessarie   operazioni   di
          consolidamento, di cui all'articolo 32. 
              2. Entro la  medesima  data  del  30  aprile  dell'anno
          successivo a quello di riferimento, gli enti  di  cui  alla
          lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 devono  trasmettere
          al  Ministero  della  Salute  il  bilancio   di   esercizio
          corredato dalla relazione del collegio dei revisori.» 
              «Art.  19  (Oggetto  e  ambito  di   applicazione).   -
          (Omissis). 
              2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente
          titolo sono: 
                a) le regioni, per la parte  del  bilancio  regionale
          che riguarda il  finanziamento  e  la  spesa  del  relativo
          servizio  sanitario,  rilevata  attraverso   scritture   di
          contabilita' finanziaria; 
                b) le regioni: 
                  i) per la  parte  del  finanziamento  del  servizio
          sanitario,   regionale   direttamente   gestito,   rilevata
          attraverso        scritture         di         contabilita'
          economico-patrimoniale,   qualora   le   singole    regioni
          esercitino la scelta  di  gestire  direttamente  presso  la
          regione una quota del finanziamento  del  proprio  servizio
          sanitario,  d'ora  in  poi  denominata  gestione  sanitaria
          accentrata presso la regione; 
                  ii) per il  consolidamento  dei  conti  degli  enti
          sanitari di cui alla lettera c) e, ove  presente  ai  sensi
          del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la
          regione; 
                c) aziende  sanitarie  locali;  aziende  ospedaliere;
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico
          pubblici,  anche  se  trasformati  in  fondazioni;  aziende
          ospedaliere  universitarie  integrate   con   il   Servizio
          sanitario nazionale; 
                d)  istituti  zooprofilattici  di  cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 270.» 
              «Art. 32 (Bilancio consolidato del  Servizio  Sanitario
          Regionale). - (Omissis). 
              7. La giunta regionale approva  i  bilanci  d'esercizio
          degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma
          2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno
          successivo  a  quello  di   riferimento   e   il   bilancio
          consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno  successivo
          a quello di riferimento. Entro sessanta giorni  dalla  data
          di approvazione,  i  bilanci  in  oggetto  sono  pubblicati
          integralmente sul sito internet della regione. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   111,   comma
          2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O. convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle  funzioni  delle
          Regioni e delle Province autonome). - (Omissis). 
              2-septies. Entro il 30 settembre  2021  e'  determinato
          l'importo degli effettivi minori gettiti  delle  regioni  a
          statuto ordinario tenendo conto  delle  maggiori  e  minori
          spese e dei ristori. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 470, della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2017-2019),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.: 
              «(Omissis). 
              470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo
          di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando  il
          sistema    web,    appositamente    previsto    nel    sito
          «http://pareggiobilancio.mef.gov.it»,  entro   il   termine
          perentorio del 31 marzo (229) dell'anno successivo a quello
          di riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  una
          certificazione   dei    risultati    conseguiti,    firmata
          digitalmente,  ai  sensi  dell'articolo   24   del   codice
          dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
          7  marzo  2005,  n.  82,  dal  rappresentante  legale,  dal
          responsabile del  servizio  finanziario  e  dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, ove previsto,  secondo  un
          prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al
          comma 469 del presente articolo. La  trasmissione  per  via
          telematica della  certificazione  ha  valore  giuridico  ai
          sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui
          al  decreto  legislativo  n.  82  del  2005.   La   mancata
          trasmissione  della   certificazione   entro   il   termine
          perentorio del 31  marzo  (229)  costituisce  inadempimento
          all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso  in  cui  la
          certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro  il
          successivo 30  maggio  (229)  e  attesti  il  conseguimento
          dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si  applicano,
          nei dodici mesi successivi  al  ritardato  invio,  le  sole
          disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente
          alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. 
              (Omissis).».