((Art. 11 quinquies 
 
Proroga in materia di esercizio di poteri  speciali  nei  settori  di
                        rilevanza strategica 
 
  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,
relativo all'esercizio di poteri speciali nei  settori  di  rilevanza
strategica, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: « fino al 30 giugno 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »; 
  b) al comma  3-quater,  le  parole:  «  31  dicembre  2020  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, commi  3-bis
          e 3-quater, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 133: 
              «Art.  4-bis  (Modifiche  alla  disciplina  dei  poteri
          speciali nei settori di rilevanza strategica). - (Omissis). 
              3-bis.   Al    fine    di    contrastare    l'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19  e  contenerne   gli   effetti
          negativi, fino al 31 dicembre 2021: 
                a) sono soggetti all'obbligo di notifica  di  cui  al
          comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21  del  2012,
          anche le delibere, gli atti o le  operazioni,  adottati  da
          un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori  di  cui
          all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d)  ed  e)
          del regolamento (UE) 2019/452,  intendendosi  compresi  nel
          settore finanziario i settori  creditizio  e  assicurativo,
          nonche' le delibere, gli atti o le  operazioni  individuati
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n.
          21 del  2012,  che  abbiano  per  effetto  modifiche  della
          titolarita', del controllo o della disponibilita' di  detti
          attivi o il cambiamento della loro destinazione; 
                b) sono soggetti all'obbligo di notifica  di  cui  al
          comma 5 dell'articolo 2 del medesimo  decreto-legge  n.  21
          del 2012, in relazione ai beni e  ai  rapporti  di  cui  al
          comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge  n.  21
          del 2012, nonche' ai beni e rapporti nei  settori  indicati
          alla  lettera  a),  ovvero  individuati  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui  al  citato
          articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del  2012,
          anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da
          parte di soggetti  esteri,  anche  appartenenti  all'Unione
          europea, di rilevanza tale  da  determinare  l'insediamento
          stabile  dell'acquirente  in  ragione  dell'assunzione  del
          controllo della societa' la cui partecipazione  e'  oggetto
          dell'acquisto,  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile e del testo unico di cui al decreto  legislativo  24
          febbraio   1998,   n.   58,   nonche'   gli   acquisti   di
          partecipazioni,   da   parte   di   soggetti   esteri   non
          appartenenti  all'Unione  europea,  che  attribuiscono  una
          quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al  10
          per  cento,  tenuto  conto  delle  azioni  o   quote   gia'
          direttamente o indirettamente possedute, quando  il  valore
          complessivo dell'investimento sia pari  o  superiore  a  un
          milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni
          che determinano il superamento  delle  soglie  del  15  per
          cento, 20 per cento, 25  per  cento  e  50  per  cento  del
          capitale; 
                c) la disposizione di cui all'articolo  2,  comma  6,
          lettera a), del decreto-legge n. 21 del  2012,  si  applica
          anche quando il controllo ivi previsto  sia  esercitato  da
          un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione
          europea. 
              3-quater. Le disposizioni di cui ai  commi  3  e  3-bis
          aventi vigenza fino al 31 dicembre 2021  si  applicano  nei
          confronti  di  delibere,  atti  o  operazioni,  nonche'  di
          acquisti  di  partecipazioni,  rilevanti  ai   fini   degli
          obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo  2
          del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale  obbligo
          sia  sorto  nel  predetto  arco  temporale,  ancorche'   la
          notifica  sia  intervenuta  successivamente  o  sia   stata
          omessa. Restano validi, anche  successivamente  al  termine
          del 31 dicembre 2021, gli atti e i provvedimenti adottati a
          seguito di esercizio dei poteri  speciali  in  applicazione
          delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti  salvi
          gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti  sulla
          base degli stessi atti e provvedimenti  successivamente  al
          decorso del predetto termine. Fermo restando  l'obbligo  di
          notifica, i poteri  speciali  di  cui  all'articolo  2  del
          decreto-legge n.  21  del  2012  relativi  a  societa'  che
          detengono beni e rapporti nei settori di  cui  all'articolo
          4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento
          (UE)   2019/452,   intendendosi   compresi   nel    settore
          finanziario  i  settori  creditizio  e   assicurativo,   si
          applicano nella misura in cui  la  tutela  degli  interessi
          essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza  e
          dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non
          sia  adeguatamente  garantita  dalla  sussistenza  di   una
          specifica regolamentazione di settore. 
              (Omissis).».