((Art. 11 sexies Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli. 1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: « e' espletata » sono inserite le seguenti: « entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova e' espletata ». 2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: « entro il 15 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 maggio 2021 »; b) al terzo periodo, le parole: « entro il 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 giugno 2021 ». 3. All'articolo 48, comma 6, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attivita' delle navi da crociera, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ». 4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' differito al 31 dicembre 2021.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6, del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2020, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21: «Art. 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti). - (Omissis). 6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' espletata entro il 31 dicembre 2021, e per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza tale prova e' espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O. convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attivita' di trasporto ferroviario). - (Omissis). 5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 maggio 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalita' definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 giugno 2021. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 6, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: «Art. 48 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' delle Autorita' di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale, di cold ironing nonche' di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica). - (Omissis). 6. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di cabotaggio marittimo, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare, fino al 31 dicembre 2021, previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per svolgere esclusivamente servizi crocieristici. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di veicoli). - (Omissis). 4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' di ridurre i tempi di espletamento delle attivita' di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 (420) gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori e' riconosciuto, per lo svolgimento dell'attivita', un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalita' di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. (Omissis).».