((Art. 11 sexies 
 
Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da
  parte  di  imprese  ferroviarie,  navi  da  crociera  e   revisione
  periodica dei veicoli. 
  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21, relativo alla prova di esame teorica per il  conseguimento  della
patente di guida, dopo le parole: « e' espletata » sono  inserite  le
seguenti: « entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate  dal  1°
gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato  di  emergenza,
tale prova e' espletata ». 
  2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese  ferroviarie
per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a  causa
dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, le parole: « entro il 15 marzo 2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 15 maggio 2021 »; 
  b) al terzo periodo, le parole: « entro il 30 aprile  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 15 giugno 2021 ». 
  3. All'articolo 48, comma 6, del decreto- legge 16 luglio 2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, relativo all'attivita' delle navi da crociera, le parole:  «  30
aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ». 
  4. Il termine  di  cui  all'articolo  92,  comma  4-septies,  primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  relativo  alla
revisione periodica dei veicoli di cui  all'articolo  80  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
e' differito al 31 dicembre 2021.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  6,  del
          decreto- legge  31  dicembre  2020,  n.  183  (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione
          di collegamenti digitali,  di  esecuzione  della  decisione
          (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14  dicembre
          2020,  nonche'  in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito
          dall'Unione europea), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 2020, n. 323,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21: 
              «Art.  13   (Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti). - (Omissis). 
              6.  In  considerazione  della  situazione  emergenziale
          determinata dalla diffusione del COVID-19, per  le  domande
          dirette al conseguimento della patente di guida  presentate
          nel corso dell'anno  2020,  la  prova  di  controllo  delle
          cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' espletata  entro  il
          31 dicembre 2021, e per quelle presentate  dal  1°  gennaio
          2021  e  fino  alla  data  di  cessazione  dello  stato  di
          emergenza tale prova e' espletata entro un anno dalla  data
          di presentazione della domanda. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 214,  comma  5-bis,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 2020,  n.  128,  S.O.  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione dei
          minori  incassi  dell'ANAS  e   delle   imprese   esercenti
          attivita' di trasporto ferroviario). - (Omissis). 
              5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma  3,
          non assegnate con il  decreto  di  cui  al  comma  5,  sono
          destinate alle imprese che effettuano servizi di  trasporto
          ferroviario di passeggeri e merci non soggetti  a  obblighi
          di servizio  pubblico  per  gli  effetti  economici  subiti
          direttamente   imputabili   all'emergenza    da    COVID-19
          registrati a partire dal 1° agosto 2020 e  al  31  dicembre
          2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo  precedente
          procedono a  rendicontare  entro  il  15  maggio  2021  gli
          effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31  dicembre
          2020 secondo le stesse modalita' definite con il decreto di
          cui al comma 4. Le risorse di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare entro il 15 giugno 2021. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 48,  comma  6,  del
          decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la
          semplificazione e l'innovazione digitale), pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  16  luglio   2020,   n.   178,   S.O.,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120: 
              «Art.  48   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          funzionalita'  delle  Autorita'  di  sistema  portuale,  di
          digitalizzazione della logistica portuale, di cold  ironing
          nonche' di rilancio del settore  della  crocieristica,  del
          cabotaggio marittimo e della nautica). - (Omissis). 
              6. Al fine di mitigare gli effetti  negativi  derivanti
          dalla diffusione del virus COVID-19 e  di  salvaguardare  i
          livelli occupazionali  delle  imprese  esercenti  attivita'
          crocieristica  e  di  cabotaggio  marittimo,  le  navi   da
          crociera  iscritte  nel  Registro  Internazionale   possono
          effettuare, fino al 31 dicembre  2021,  previo  accordo  da
          stipularsi  tra  le  associazioni  datoriali  e   sindacali
          firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per
          il settore privato dell'industria armatoriale,  servizi  di
          cabotaggio ai sensi  dell'articolo  224  del  codice  della
          navigazione anche in deroga all'articolo 1,  comma  5,  del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1998,  n.  30,  per
          svolgere esclusivamente servizi crocieristici. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   92,   comma
          4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo  2020,
          n. 18  (Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  17  marzo
          2020,  n.  70,  Edizione  straordinaria,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art.  92  (Disposizioni  in   materia   di   trasporto
          marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di
          veicoli). - (Omissis). 
              4-septies. Al fine di mitigare  gli  effetti  derivanti
          dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, nonche' di ridurre i  tempi  di
          espletamento delle attivita' di  cui  all'articolo  80  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  fino  al  31
          marzo 2021 (420) gli  accertamenti  previsti  dal  medesimo
          articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori  di
          cui al decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  19  maggio  2017,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti  ispettori
          e' riconosciuto,  per  lo  svolgimento  dell'attivita',  un
          compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la  revisione,
          determinato secondo le modalita' di  cui  all'articolo  19,
          commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. 
              (Omissis).».