((Art. 11 septies 
 
Proroga delle modalita' semplificate per lo svolgimento  degli  esami
  di abilitazione degli  esperti  di  radioprotezione  e  dei  medici
  autorizzati, nonche' dei consulenti del lavoro. 
  1. All'articolo 6, comma 8, primo  periodo,  del  decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2021, n. 21, le parole: « commi 1  e  2  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis ».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2021,   n.   21
          (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
          realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
          decisione (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14
          dicembre 2020, nonche' in  materia  di  recesso  del  Regno
          Unito dall'Unione europea), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita' e
          ricerca). - 1. All'articolo 19, comma 1, del  decreto-legge
          12 settembre 2013, n. 104, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  8  novembre  2013,  n.  128,  le  parole   "e
          2020-2021" sono sostituite dalle seguenti: ",  2020-2021  e
          2021-2022.". 
              2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge  9
          gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2020,  n.  12,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma  1,  le  parole  "a  decorrere  dall'anno
          accademico 2021/2022" sono sostituite  dalle  seguenti:  "a
          decorrere  dall'anno  accademico  2022/2023"  e  le  parole
          "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:
          "entro il 31 dicembre 2021 "; 
                b) al comma  2,  le  parole  "a  decorrere  dall'anno
          accademico 2021/2022" sono sostituite  dalle  seguenti:  "a
          decorrere dall'anno accademico 2022/2023". 
              3. All'articolo 100,  comma  3,  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "nel mese di  luglio
          2020" sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi  di  luglio
          2020, gennaio 2021 e  luglio  2021  ".  Alla  compensazione
          degli effetti finanziari derivanti dal presente comma  pari
          a euro 16.179.552 per  l'anno  2021  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              4. Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 3, comma 3,  le  parole  "per  l'anno
          2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020  e
          2021" e le parole ", fino alla data indicata dal decreto di
          cui al comma 4. Fino alla medesima  data"  sono  sostituite
          dalle seguenti: ". Fino alla  data  di  conferimento  degli
          incarichi  dirigenziali  non   generali   della   Direzione
          generale  del  personale,  del  bilancio  e   dei   servizi
          strumentali del Ministero dell'universita' e della  ricerca
          e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021 "; 
                b) all'articolo 3, comma 4, le parole  "Con  decreto"
          sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti"  e
          le  parole  "il  30  aprile  2020"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "la data di cui al comma 3"; 
              c) all'articolo 4, comma 4, le parole "Fino  alla  data
          indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma  4"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "Fino  alla   data   di   cui
          all'articolo 3, comma 3"; 
              d) all'articolo 4, comma 6, le parole "fino  alla  data
          indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma  4"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "fino  alla   data   di   cui
          all'articolo 3, comma 3". 
              5. Il termine di cui all'articolo  238,  comma  6,  del
          decreto legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          prorogato all'anno 2021. 
              6. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del  decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2020, n.  41,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) le parole "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite
          dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2021"; 
                b) le parole "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite
          dalle seguenti: "fino al 15 settembre 2021". 
              6-bis. Per gli anni 2021-2023,  ai  fini  dell'adozione
          del  decreto  previsto  dall'articolo  3,  comma   1,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, non  si  tiene  conto  del
          termine di cui al  medesimo  articolo  3,  comma  1,  primo
          periodo. 
              7. All'articolo 1, comma 1145, secondo  periodo,  della
          legge 27 dicembre 2017, n.  205,  le  parole  "31  dicembre
          2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021 ". 
              7-bis. In deroga alle disposizioni dei  regolamenti  di
          ateneo  e  delle   altre   istituzioni   della   formazione
          superiore, l'ultima sessione  delle  prove  finali  per  il
          conseguimento  del  titolo  di  studio  relative   all'anno
          accademico 2019/2020 e' prorogata  al  15  giugno  2021. E'
          conseguentemente  prorogato  ogni  altro  termine  connesso
          all'adempimento di  scadenze  didattiche  o  amministrative
          funzionali allo svolgimento delle predette prove. 
              8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2  e
          2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  sono
          prorogate  fino  al   31   dicembre   2021.   Le   medesime
          disposizioni  si  applicano  anche  alle   professioni   di
          agrotecnico e agrotecnico  laureato,  geometra  e  geometra
          laureato, perito agrario e perito agrario laureato,  perito
          industriale e perito industriale  laureato,  per  le  quali
          l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli  esami
          sono definite, ai sensi  dei  commi  1  e  2  del  predetto
          articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.».