Art. 12 
 
     Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri 
 
  1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, dopo  le  parole  «che  ne  abbiano  fatto  ovvero  ne  facciano
richiesta.», ((e'  inserito))  il  seguente  periodo:  «L'importo  di
ciascuna  anticipazione  non  puo'  essere  superiore  all'indennizzo
richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati  dal  decreto
del Ministro dello sviluppo economico di cui al citato  articolo  79,
comma 2, e dei consolidati indirizzi  interpretativi  adottati  dalla
Commissione europea in riferimento alle misure di aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19.». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le somme iscritte nel  conto
dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   ((ai   sensi
dell'articolo)) 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
possono essere utilizzate nel medesimo anno. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 85,  comma  5,  del
          decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 «Misure urgenti per il
          sostegno e il  rilancio  dell'economia»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del  14  agosto  2020,  S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126: 
              «Art. 85  (Misure  compensative  per  il  trasporto  di
          passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di  servizio
          pubblico, nonche' in materia di trasporto aereo di linea di
          passeggeri). - (Omissis). 
              5. In  considerazione  del  protrarsi  dello  stato  di
          emergenza connesso  alla  pandemia  COVID-19,  al  fine  di
          assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuita'  del
          trasporto aereo  di  linea  di  passeggeri  ed  evitare  un
          pregiudizio grave e irreparabile alle imprese,  nelle  more
          del  perfezionamento  dell'iter  autorizzatorio,  ai  sensi
          dell'articolo   108,   paragrafo   3   del   Trattato   sul
          Funzionamento dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto
          dall'articolo 79, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del  decreto
          legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, a valere sul fondo di cui  al  comma  7
          del citato articolo 79, e' autorizzato ad erogare, a titolo
          di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250
          milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di  cui  al
          comma 2 del medesimo articolo 79 e  che  ne  abbiano  fatto
          ovvero  ne  facciano  richiesta.  L'importo   di   ciascuna
          anticipazione  non  puo'  essere  superiore  all'indennizzo
          richiesto e documentato sulla base dei criteri indicati dal
          decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  cui  al
          citato articolo 79, comma 2, e  dei  consolidati  indirizzi
          interpretativi  adottati  dalla  Commissione   europea   in
          riferimento alle  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia    nell'emergenza    da    COVID-19.     Tale
          anticipazione comprensiva di interessi al tasso  Euribor  a
          sei mesi pubblicato il  giorno  lavorativo  antecedente  la
          data di erogazione, maggiorato  di  1.000  punti  base,  e'
          restituita,  entro  sei  mesi  dalla  data   di   effettiva
          erogazione  e  comunque   entro   l'anno   2021,   mediante
          versamento all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di
          perfezionamento della procedura con esito positivo, non  si
          da'  luogo  alla  restituzione  dell'anticipazione  ne'  al
          pagamento  degli  interessi  e  l'importo  resta  acquisito
          definitivamente dai beneficiari. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 79, commi  2  e  7,
          del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18   «Misure   di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  70  del  17  marzo
          2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile
          2020, n. 27: 
              «Art. 79 (Misure urgenti per  il  trasporto  aereo).  -
          (Omissis). 
              2.  In  considerazione  dei  danni  subiti  dall'intero
          settore    dell'aviazione    a    causa     dell'insorgenza
          dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza
          di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac  che,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono  riconosciute
          misure a compensazione dei danni  subiti  come  conseguenza
          diretta dell'evento eccezionale al fine  di  consentire  la
          prosecuzione dell'attivita'.  Con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sono
          stabilite  le  modalita'  di  applicazione  della  presente
          disposizione. L'efficacia della  presente  disposizione  e'
          subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          Funzionamento dell'Unione Europea. 
              (Omissis). 
              7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          2 e' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di  350
          milioni di euro per l'anno  2020.  Per  l'attuazione  delle
          disposizioni di cui ai commi da 3  a  4-bis,  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo con una dotazione di  3.000  milioni
          di  euro  per   l'anno   2020.   Per   l'attuazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 3,  4  e  4-bis  del  presente
          articolo, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  si
          avvale di primarie istituzioni finanziarie,  industriali  e
          legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020.  A  tal
          fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro  per  l'anno
          2020.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, per gli interventi  previsti  dal  comma  4,  puo'
          essere riassegnata, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, una  quota  degli  importi  derivanti  da
          operazioni  di  valorizzazione  di   attivi   mobiliari   e
          immobiliari o  da  distribuzione  di  dividendi  o  riserve
          patrimoniali. 
              (Omissis).».