((Art. 12 ter 
 
                            Voucher taxi 
 
  1.  In  considerazione  degli  effetti   derivanti   dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e al  fine  di  consentire  ai  comuni  di
procedere   all'individuazione    dei    soggetti    beneficiari    e
all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo
200-bis,  comma  4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
in deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 3-quinquies, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi  9.2.5  e
9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al  decreto  legislativo  23  giugno
2011,  n.  118,  recante  il  principio  contabile  applicato   della
contabilita'   finanziaria,   l'avanzo   vincolato   derivante    dal
trasferimento ai comuni delle risorse previste  dal  citato  articolo
200-bis, comma 1, del  decreto-legge  n.  34  del  2020  puo'  essere
applicato in caso  di  esercizio  provvisorio  anche  in  assenza  di
determinazione,  da  parte  della  giunta  comunale,  del   risultato
presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate  e  non
impegnate nel corso del  2020,  sulla  base  di  un'idonea  relazione
documentata del dirigente competente o del responsabile  finanziario.
In funzione del raggiungimento della finalita' pubblica  programmata,
tali somme  non  sono  soggette  ai  vincoli  e  ai  limiti  previsti
dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145.  La  competenza  per  la  relativa  variazione  di  bilancio  e'
attribuita alla giunta comunale.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 200-bis,  comma  4,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 2020, n.  128,  S.O.,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 200-bis (Buono viaggio). - (Omissis). 
              4. Ciascun comune individua, nei limiti  delle  risorse
          assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e
          il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed
          i soggetti non gia' assegnatari di altre misure di sostegno
          pubblico. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   187,   comma
          3-quinquies, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
          (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti
          locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  28  settembre
          2000, n. 227, S.O.: 
              «Art.    187    (Composizione    del    risultato    di
          amministrazione). - (Omissis). 
              3-quinquies. Le variazioni di bilancio che,  in  attesa
          dell'approvazione del  consuntivo,  applicano  al  bilancio
          quote   vincolate   o   accantonate   del   risultato    di
          amministrazione, sono effettuate solo  dopo  l'approvazione
          del prospetto aggiornato del risultato  di  amministrazione
          presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le
          variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie
          di   spesa   derivanti   da   stanziamenti   di    bilancio
          dell'esercizio   precedente   corrispondenti   a    entrate
          vincolate,  possono  essere  disposte  dai   dirigenti   se
          previsto dal regolamento di contabilita' o, in  assenza  di
          norme, dal responsabile finanziario. In caso  di  esercizio
          provvisorio  tali  variazioni  sono  di  competenza   della
          Giunta. 
              (Omissis).». 
              - L'allegato 4/2, paragrafi 9.2.5 e 9.2.14, annesso  al
          decreto legislativo23 giugno 2011, n.118  (Disposizioni  in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          26 luglio 2011, n. 172. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 897 e  898
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.: 
              «(Omissis). 
              897.  Ferma  restando  la  necessita'  di  reperire  le
          risorse necessarie a sostenere le spese  alle  quali  erano
          originariamente  finalizzate   le   entrate   vincolate   e
          accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
          quota vincolata, accantonata e destinata del  risultato  di
          amministrazione e' comunque consentita, agli enti  soggetti
          al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  un
          importo non superiore a quello di cui alla lettera  A)  del
          prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
          dicembre dell'esercizio precedente, al  netto  della  quota
          minima   obbligatoria   accantonata   nel   risultato    di
          amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
          e  del  fondo  anticipazione  di  liquidita',  incrementato
          dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
          esercizio del bilancio di previsione.  A  tal  fine,  nelle
          more  dell'approvazione   del   rendiconto   dell'esercizio
          precedente, si fa riferimento al prospetto  riguardante  il
          risultato di amministrazione presunto allegato al  bilancio
          di previsione. In caso  di  esercizio  provvisorio,  si  fa
          riferimento al  prospetto  di  verifica  del  risultato  di
          amministrazione  effettuata  sulla   base   dei   dati   di
          preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
          all'articolo 187, comma 3-quater,  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per  gli  enti  locali.
          Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
          non possono applicare al bilancio di  previsione  le  quote
          vincolate,  accantonate  e  destinate  del   risultato   di
          amministrazione fino all'avvenuta approvazione. 
              898. Nel caso in cui l'importo  della  lettera  A)  del
          prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o  inferiore
          alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
          amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
          e al fondo anticipazione di liquidita',  gli  enti  possono
          applicare al bilancio di  previsione  la  quota  vincolata,
          accantonata e destinata del  risultato  di  amministrazione
          per un importo non superiore  a  quello  del  disavanzo  da
          recuperare iscritto nel primo  esercizio  del  bilancio  di
          previsione. 
              (Omissis).».