Art. 13 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La violazione delle disposizioni di cui agli ((articoli 1, 2, 3,
3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter)) e' sanzionata  ai
sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge  ((25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35.))
Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge ((16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.)) 
  2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479,  480,  481,
482 ((e 489  del  codice  penale,  anche  se  relative  ai  documenti
informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice,)) aventi
ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di  cui  all'articolo  9,
comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          25 marzo 2020,  n.  19  (Misure  urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da COVID-19),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n.  79,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35: 
              «Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il fatto
          costituisca reato, il  mancato  rispetto  delle  misure  di
          contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate  e
          applicate   con   i   provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero  dell'articolo  3,  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 400 a  euro  1.000  e  non  si  applicano  le
          sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo  650  del
          codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge
          attributiva di  poteri  per  ragioni  di  sanita',  di  cui
          all'articolo 3, comma  3.  Se  il  mancato  rispetto  delle
          predette misure avviene mediante l'utilizzo di  un  veicolo
          la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino  a
          un terzo. 
              2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i),
          m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi'  la  sanzione
          amministrativa accessoria della chiusura  dell'esercizio  o
          dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 
              3. Si applicano, per quanto non stabilito dal  presente
          articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del  capo  I
          della  legge  24  novembre  1981,   n.   689,   in   quanto
          compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si  applica
          l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della  strada,
          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285.  Le
          sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
          2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
          le violazioni delle  misure  di  cui  all'articolo  3  sono
          irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
          procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. 
              4. All'atto dell'accertamento delle violazioni  di  cui
          al comma 2, ove necessario per impedire la  prosecuzione  o
          la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
          disporre   la   chiusura   provvisoria   dell'attivita'   o
          dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.  Il
          periodo  di  chiusura  provvisoria  e'   scomputato   dalla
          corrispondente    sanzione    accessoria    definitivamente
          irrogata, in sede di sua esecuzione. 
              5. In caso di reiterata violazione  della  disposizione
          di  cui  al  comma  1,  la   sanzione   amministrativa   e'
          raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella  misura
          massima. 
              6.  Salvo   che   il   fatto   costituisca   violazione
          dell'articolo 452 del codice penale o comunque  piu'  grave
          reato, la violazione della misura di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, lettera e), e' punita ai sensi  dell'articolo  260
          del regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  Testo  unico
          delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 
              7. Al primo comma dell'articolo 260 del  regio  decreto
          27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie,
          le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
          lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti:
          «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da  euro
          500 ad euro 5.000». 
              8.  Le   disposizioni   del   presente   articolo   che
          sostituiscono sanzioni penali con  sanzioni  amministrative
          si applicano anche alle violazioni  commesse  anteriormente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma  in
          tali casi le sanzioni amministrative sono  applicate  nella
          misura minima ridotta alla meta'. Si  applicano  in  quanto
          compatibili le disposizioni degli articoli 101  e  102  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 
              9. Il Prefetto, informando preventivamente il  Ministro
          dell'interno,   assicura    l'esecuzione    delle    misure
          avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
          di polizia municipale munito della qualifica di  agente  di
          pubblica sicurezza e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,
          sentiti i competenti  comandi  territoriali.  Al  personale
          delle Forze  armate  impiegato,  previo  provvedimento  del
          Prefetto  competente,  per  assicurare  l'esecuzione  delle
          misure di contenimento di  cui  agli  articoli  1  e  2  e'
          attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
          prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
          nei  luoghi  di  lavoro  avvalendosi  anche  del  personale
          ispettivo  dell'azienda  sanitaria  locale  competente  per
          territorio  e   dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro
          limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
          sicurezza nei luoghi di lavoro.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  16  maggio
          2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          luglio 2020, n. 74: 
              «Art. 2 (Sanzioni e controlli). - (Omissis). 
              2-bis.  I  proventi   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie, relative  alle  violazioni  delle  disposizioni
          previste dal  presente  decreto  accertate  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, sono devoluti allo  Stato  quando  le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti  alle
          regioni, alle province e ai  comuni  quando  le  violazioni
          siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali   ed   agenti,
          rispettivamente,  delle  regioni,  delle  province  e   dei
          comuni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  476,  477,  479,
          480, 481, 482, 489 e 491-bis del codice penale. 
              «Art. 476 (Falsita'  materiale  commessa  dal  pubblico
          ufficiale in atti pubblici). - Il pubblico ufficiale,  che,
          nell'esercizio delle sue funzioni, forma,  in  tutto  o  in
          parte, un atto falso o altera un atto vero, e'  punito  con
          la reclusione da uno a sei anni. 
              Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che
          faccia fede fino a querela di, la reclusione e'  da  tre  a
          dieci anni.» 
              «Art. 477 (Falsita'  materiale  commessa  dal  pubblico
          ufficiale in certificati o autorizzazioni  amministrative).
          - Il pubblico  ufficiale,  che,  nell'esercizio  delle  sue
          funzioni, contraffa' o altera certificati o  autorizzazioni
          amministrative,   ovvero,   mediante    contraffazione    o
          alterazione, fa apparire adempiute le condizioni  richieste
          per la loro validita', e' punito con la reclusione  da  sei
          mesi a tre anni.» 
              «Art. 479 (Falsita' ideologica  commessa  dal  pubblico
          ufficiale in atti pubblici). - Il pubblico ufficiale,  che,
          ricevendo o  formando  un  atto  nell'esercizio  delle  sue
          funzioni , attesta falsamente che un fatto e' stato da  lui
          compiuto o e' avvenuto alla sua presenza, o attesta come da
          lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette  o
          altera dichiarazioni da lui ricevute,  o  comunque  attesta
          falsamente fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la
          verita', soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.» 
              «Art. 480 (Falsita' ideologica  commessa  dal  pubblico
          ufficiale    in    certificati    o    in    autorizzazioni
          amministrative).   -   Il    pubblico    ufficiale,    che,
          nell'esercizio delle sue funzioni,  attesta  falsamente  in
          certificati  o  autorizzazioni  amministrative,  fatti  dei
          quali l'atto e' destinato a provare la verita',  e'  punito
          con la reclusione da tre mesi a due anni.» 
              «Art. 481 (Falsita' ideologica in certificati  commessa
          da persone esercenti un servizio di pubblica necessita'). -
          Chiunque, nell'esercizio di  una  professione  sanitaria  o
          forense, o di un altro  servizio  di  pubblica  necessita',
          attesta falsamente, in  un  certificato,  fatti  dei  quali
          l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con  la
          reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a  euro
          516.» 
              «Art. 482 (Falsita' materiale commessa dal privato).  -
          Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478
          e' commesso da un privato, ovvero da un pubblico  ufficiale
          fuori  dell'esercizio  delle  sue  funzioni,  si  applicano
          rispettivamente  le  pene  stabilite  nei  detti  articoli,
          ridotte di un terzo.» 
              «Art. 489 (Uso di atto falso). - Chiunque senza  essere
          concorso nella falsita', fa uso di un atto  falso  soggiace
          alle pene stabilite negli articoli precedenti,  ridotte  di
          un terzo.» 
              «Art. 491-bis  (Documenti  informatici).  -  Se  alcuna
          delle falsita'  previste  dal  presente  capo  riguarda  un
          documento informatico pubblico avente efficacia probatoria,
          si applicano le disposizioni del  capo  stesso  concernenti
          gli atti pubblici. 
              Tali pene si applicano congiuntamente se  il  fatto  e'
          commesso a scopo di lucro.».