Art. 2 
 
                  Misure relative agli spostamenti 
 
  1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai  territori  collocati
in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che  per  comprovate
esigenze lavorative o per situazioni di necessita' o  per  motivi  di
salute, nonche' per il  rientro  ai  propri  residenza,  domicilio  o
abitazione, anche  ai  soggetti  muniti  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9. 
  2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in  ambito
comunale, nella zona arancione, e' consentito  lo  spostamento  verso
una sola  abitazione  privata  abitata,  una  volta  al  giorno,  nel
rispetto dei limiti orari agli spostamenti di  cui  ai  provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge  ((25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo)), e nel limite
di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi  gia'  conviventi,
oltre  ai  minorenni   sui   quali   tali   persone   esercitino   la
responsabilita' genitoriale e alle  persone  con  disabilita'  o  non
autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente  comma
non e' consentito nei territori nei  quali  si  applicano  le  misure
stabilite per la zona rossa. 
  ((2-bis. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla,  i  limiti
orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  hanno  inizio
alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi
gli  spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative,  da
situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. 
  2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in  zona  gialla,  i  limiti
orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24
e terminano alle ore 5 del giorno successivo. 
  2-quater. Con ordinanza del Ministro della  salute  possono  essere
stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di  cui  ai
commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza. 
  2-quinquies. Dal  21  giugno  2021,  in  zona  gialla,  cessano  di
applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  19  del
2020, come rideterminati dal presente articolo. 
  2-sexies. Nelle zone bianche non si applicano i limiti  orari  agli
spostamenti di cui al presente articolo.)) 
  3.  I  provvedimenti  di  cui  all'articolo   2,   comma   2,   del
decreto-legge n. 19 ((del 2020)) individuano  i  casi  nei  quali  le
certificazioni verdi COVID-19, rilasciate  o  riconosciute  ai  sensi
dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e
per l'estero o  a  obblighi  di  sottoporsi  a  misure  sanitarie  in
dipendenza dei medesimi spostamenti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19  (Misure  urgenti  per
          fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35: 
              «Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). - 1.
          Le misure di cui all'articolo 1 sono  adottate  con  uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro della  salute,  sentiti  il  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
          competenti per materia, nonche' i presidenti delle  regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero  il  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
          decreti di cui al presente comma  possono  essere  altresi'
          adottati  su  proposta   dei   presidenti   delle   regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero del  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero  territorio  nazionale,
          sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
          il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e gli altri ministri  competenti  per  materia.  Il
          Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da  lui
          delegato illustra preventivamente alle Camere il  contenuto
          dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,
          al fine di tenere conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle
          stesse formulati; ove cio' non sia possibile,  per  ragioni
          di urgenza connesse alla natura delle misure  da  adottare,
          riferisce  alle  Camere  ai  sensi  del  comma  5,  secondo
          periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
          di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti  di  cui
          al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il
          Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,
          n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32  dell'8
          febbraio 2020. 
              2. Nelle more dell'adozione dei decreti del  Presidente
          del Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  1  e  con
          efficacia limitata fino a tale momento, in casi di  estrema
          necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le  misure
          di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal  Ministro
          della salute ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833. 
              3. Sono fatti salvi gli effetti  prodotti  e  gli  atti
          adottati sulla base dei decreti e delle  ordinanze  emanati
          ai  sensi  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.   6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
          originariamente previsti le  misure  gia'  adottate  con  i
          decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  adottati
          in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11  marzo  2020  e  22
          marzo  2020,  pubblicati  rispettivamente  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo  2020,
          n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22  marzo  2020,  come
          ancora vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. Le altre misure ancora vigenti  alla  stessa  data
          continuano ad applicarsi  nel  limite  di  ulteriori  dieci
          giorni. 
              4. Per gli atti adottati ai sensi del presente  decreto
          i termini per  il  controllo  preventivo  della  Corte  dei
          conti, di cui all'articolo 27,  comma  1,  della  legge  24
          novembre 2000, n. 340,  sono  dimezzati.  In  ogni  caso  i
          provvedimenti adottati in attuazione del presente  decreto,
          durante lo svolgimento della fase del controllo  preventivo
          della Corte  dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,
          esecutori ed esecutivi,  a  norma  degli  articoli  21-bis,
          21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              5. I provvedimenti emanati in attuazione  del  presente
          articolo sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana  e  comunicati  alle  Camere  entro  il
          giorno successivo alla loro  pubblicazione.  Il  Presidente
          del Consiglio dei ministri o un Ministro  da  lui  delegato
          riferisce ogni quindici giorni  alle  Camere  sulle  misure
          adottate ai sensi del presente decreto.».