((Art. 2 quater Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali 1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purche' tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.))
Riferimenti normativi - Il capo IV e l'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65, S.O.