((Art. 2 quater 
 
               Misure concernenti le uscite temporanee 
              degli ospiti dalle strutture residenziali 
 
  1.  Alle  persone  ospitate  presso  strutture  di  ospitalita'   e
lungodegenza,  residenze  sanitarie  assistite,  hospice,   strutture
riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
no,  strutture  residenziali  socioassistenziali  e  altre  strutture
residenziali di cui al capo IV e  all'articolo  44  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  18  marzo
2017, sono consentite uscite temporanee, purche' tali  persone  siano
munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il capo IV e l'articolo 44 del decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017  (Definizione  e
          aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di  cui
          all'articolo  1,  comma  7,  del  decreto  legislativo   30
          dicembre 1992, n.  502),  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65, S.O.