Art. 3 
 
Disposizioni urgenti ((per i servizi educativi per l'infanzia,))  per
  le attivita' scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e
  grado e per l'istruzione superiore. 
 
  1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno  scolastico
2020-2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale
lo  svolgimento  dei  servizi  educativi  per   l'infanzia   di   cui
all'articolo 2  del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,
dell'attivita' scolastica e  didattica  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,
nonche', almeno per il 50 per cento  della  popolazione  studentesca,
delle attivita' scolastiche e didattiche della scuola  secondaria  di
secondo grado di cui al comma 2. Le  disposizioni  di  cui  al  primo
periodo non possono essere derogate da provvedimenti  dei  Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento  e  Bolzano  e  dei
Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale
e straordinaria necessita' dovuta  alla  presenza  di  focolai  o  al
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o  di
sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di  deroga
sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita' sanitarie
e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita',  anche
con riferimento  alla  possibilita'  di  limitarne  l'applicazione  a
specifiche aree del territorio. 
  2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno  scolastico
2020-2021, le istituzioni scolastiche  secondarie  di  secondo  grado
adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attivita'
didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche', nella  zona  rossa,
sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad almeno il  50  per
cento e ((fino al 75 per cento  della  popolazione))  studentesca  e,
nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento  e  fino  al
100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte  della
popolazione studentesca delle  predette  istituzioni  scolastiche  si
avvale della didattica a distanza. 
  3. Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita'  in
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o  per  mantenere
una  relazione  educativa   che   realizzi   l'effettiva   inclusione
scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni  educativi
speciali, secondo quanto previsto  ((dalle  linee  guida  di  cui  al
decreto)) del Ministro dell'istruzione n. 89  del  7  agosto  2020  e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento telematico con  gli  alunni
della classe che ((si avvalgono della didattica)) digitale integrata. 
  4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e
arancione, le attivita' didattiche e  curriculari  delle  universita'
sono  svolte  prioritariamente  in  presenza  secondo  i   piani   di
organizzazione  della  didattica  e   delle   attivita'   curricolari
predisposti nel  rispetto  di  linee  guida  adottate  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca. Nel medesimo  periodo,  nella  zona
rossa, i piani di organizzazione della didattica  e  delle  attivita'
curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo  svolgimento
in presenza delle attivita' formative degli insegnamenti relativi  al
primo anno dei corsi  di  studio  ovvero  delle  attivita'  formative
rivolte  a  classi  con  ridotto  numero  di  studenti.   Sull'intero
territorio  nazionale,  i  medesimi  piani  di  organizzazione  della
didattica e delle  attivita'  curriculari  prevedono,  salva  diversa
valutazione delle  universita',  lo  svolgimento  in  presenza  degli
esami, delle prove e delle  sedute  di  laurea,  delle  attivita'  di
orientamento e di tutorato, delle attivita' dei  laboratori,  nonche'
l'apertura delle biblioteche,  delle  ((sale  di  lettura))  e  delle
((sale di studio)), tenendo conto  anche  delle  specifiche  esigenze
formative  degli  studenti  con  disabilita'  e  degli  studenti  con
disturbi specifici dell'apprendimento. 
  5.  Le  disposizioni  del  comma  4  si   applicano,   per   quanto
compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica,  ferme  restando  le  attivita'  che   devono
necessariamente  svolgersi   in   presenza,   sentito   il   Comitato
universitario regionale di riferimento che puo' acquisire il  parere,
per  i  Conservatori  di  musica,  del   Comitato   territoriale   di
coordinamento (CO.TE.CO.)  e,  per  le  accademie  e  ((gli  istituti
superiori per le industrie artistiche)), della competente  Conferenza
dei direttori, nonche' alle attivita' delle altre istituzioni di alta
formazione collegate alle universita'. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del  sistema
          integrato di educazione e di istruzione dalla nascita  sino
          a sei anni, a norma  dell'articolo  1,  commi  180  e  181,
          lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.: 
              «Art.  2  (Organizzazione  del  Sistema  integrato   di
          educazione e di istruzione). - 1. Nella  loro  autonomia  e
          specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
          dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle  proprie
          caratteristiche funzionali, la sede primaria  dei  processi
          di  cura,  educazione  ed  istruzione   per   la   completa
          attuazione delle finalita' previste all'articolo 1. 
              2. Il Sistema integrato di educazione e  di  istruzione
          accoglie le bambine e i bambini  in  base  all'eta'  ed  e'
          costituito dai servizi educativi  per  l'infanzia  e  dalle
          scuole dell'infanzia statali e paritarie. 
              3. I servizi educativi per l'infanzia  sono  articolati
          in: 
                a) nidi e micronidi che  accolgono  le  bambine  e  i
          bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e  concorrono  con
          le famiglie alla loro cura, educazione  e  socializzazione,
          promuovendone il benessere e  lo  sviluppo  dell'identita',
          dell'autonomia e  delle  competenze.  Presentano  modalita'
          organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
          ai tempi di apertura del servizio  e  alla  loro  capacita'
          ricettiva, assicurando il pasto e il riposo  e  operano  in
          continuita' con la scuola dell'infanzia; 
                b) sezioni primavera, di cui  all'articolo  1,  comma
          630, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  che  accolgono
          bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
          e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
          a sei anni di eta'. Esse rispondono a  specifiche  funzioni
          di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate  ai
          tempi e agli stili di sviluppo  e  di  apprendimento  delle
          bambine e dei bambini nella  fascia  di  eta'  considerata.
          Esse sono aggregate, di norma, alle scuole  per  l'infanzia
          statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; 
                c) servizi integrativi che concorrono  all'educazione
          e alla cura delle bambine e  dei  bambini  e  soddisfano  i
          bisogni delle famiglie in modo flessibile  e  diversificato
          sotto il profilo  strutturale  ed  organizzativo.  Essi  si
          distinguono in: 
                  1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini  da
          dodici a trentasei mesi di  eta'  affidati  a  uno  o  piu'
          educatori in modo continuativo in un  ambiente  organizzato
          con finalita' educative, di cura e di socializzazione,  non
          prevedono il servizio di mensa e consentono  una  frequenza
          flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 
                  2. centri per bambini  e  famiglie,  che  accolgono
          bambine e bambini dai primi  mesi  di  vita  insieme  a  un
          adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato  per
          esperienze di  socializzazione,  apprendimento  e  gioco  e
          momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
          dell'educazione e della genitorialita',  non  prevedono  il
          servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 
                  3.  servizi  educativi  in  contesto   domiciliare,
          comunque denominati e  gestiti,  che  accolgono  bambine  e
          bambini da  tre  a  trentasei  mesi  e  concorrono  con  le
          famiglie  alla  loro   educazione   e   cura.   Essi   sono
          caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
          o piu' educatori in modo continuativo. 
                  4. I servizi educativi per l'infanzia sono  gestiti
          dagli Enti locali in forma diretta o  indiretta,  da  altri
          enti pubblici o da soggetti privati; le  sezioni  primavera
          possono essere gestite anche dallo Stato. 
                  5. La scuola dell'infanzia, di cui  all'articolo  1
          del  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.   59   e
          all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
          20 marzo 2009, n. 89, assume una  funzione  strategica  nel
          Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
          continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
          primo ciclo di istruzione. Essa,  nell'ambito  dell'assetto
          ordinamentale  vigente   e   nel   rispetto   delle   norme
          sull'autonomia  scolastica  e  sulla  parita'   scolastica,
          tenuto conto delle vigenti  Indicazioni  nazionali  per  il
          curricolo della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di
          istruzione,  accoglie  le  bambine  e  i  bambini  di  eta'
          compresa tra i tre ed i sei anni.». 
              - Si riportano gli articoli  4  e  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8   marzo   1999,   n.   275
          (Regolamento recante norme in materia  di  autonomia  delle
          istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della L.
          15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          10 agosto 1999, n. 186, S.O.: 
              «Art. 4 (Autonomia  didattica).  -  1.  Le  istituzioni
          scolastiche, nel rispetto della liberta'  di  insegnamento,
          della liberta' di scelta educativa delle famiglie  e  delle
          finalita' generali del sistema,  a  norma  dell'articolo  8
          concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi
          funzionali alla realizzazione del diritto ad  apprendere  e
          alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono  e
          valorizzano le diversita', promuovono le  potenzialita'  di
          ciascuno   adottando   tutte   le   iniziative   utili   al
          raggiungimento del successo formativo. 
              2.   Nell'esercizio   dell'autonomia    didattica    le
          istituzioni scolastiche regolano i tempi  dell'insegnamento
          e dello svolgimento delle singole  discipline  e  attivita'
          nel modo piu' adeguato al tipo  di  studi  e  ai  ritmi  di
          apprendimento degli  alunni.  A  tal  fine  le  istituzioni
          scolastiche   possono   adottare   tutte   le   forme    di
          flessibilita' che ritengono opportune e tra l'altro: 
                a) l'articolazione modulare del monte ore annuale  di
          ciascuna disciplina e attivita'; 
                b) la  definizione  di  unita'  di  insegnamento  non
          coincidenti   con   l'unita'   oraria   della   lezione   e
          l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio  di
          cui all'articolo 8, degli spazi orari residui; 
                c)    l'attivazione     di     percorsi     didattici
          individualizzati,  nel  rispetto  del  principio   generale
          dell'integrazione degli alunni nella classe e  nel  gruppo,
          anche in relazione agli alunni in  situazione  di  handicap
          secondo quanto previsto dalla legge  5  febbraio  1992,  n.
          104; 
                d)  l'articolazione  modulare  di  gruppi  di  alunni
          provenienti dalla stessa o da diverse classi o  da  diversi
          anni di corso; 
                e) l'aggregazione delle discipline in aree  e  ambiti
          disciplinari. 
              3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono  essere
          programmati, anche sulla base degli  interessi  manifestati
          dagli  alunni,  percorsi  formativi  che  coinvolgono  piu'
          discipline e  attivita',  nonche'  insegnamenti  in  lingua
          straniera in attuazione di intese e accordi internazionali. 
              4.  Nell'esercizio   della   autonomia   didattica   le
          istituzioni    scolastiche    assicurano    comunque     la
          realizzazione di iniziative  di  recupero  e  sostegno,  di
          continuita' e di orientamento scolastico  e  professionale,
          coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli
          enti locali in materia  di  interventi  integrati  a  norma
          dell'articolo  139,  comma  2,  lett.   b),   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano  inoltre  le
          modalita' e i  criteri  di  valutazione  degli  alunni  nel
          rispetto della normativa nazionale  ed  i  criteri  per  la
          valutazione  periodica  dei  risultati   conseguiti   dalle
          istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati. 
              5.  La  scelta,  l'adozione  e  l'utilizzazione   delle
          metodologie e degli strumenti  didattici,  ivi  compresi  i
          libri di testo, sono coerenti  con  il  Piano  dell'offerta
          formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con  criteri
          di   trasparenza   e   tempestivita'.   Esse    favoriscono
          l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative. 
              6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il
          recupero dei debiti scolastici  riferiti  ai  percorsi  dei
          singoli   alunni   sono   individuati   dalle   istituzioni
          scolastiche avuto  riguardo  agli  obiettivi  specifici  di
          apprendimento di cui all'articolo 8 e  tenuto  conto  della
          necessita' di facilitare i  passaggi  tra  diversi  tipi  e
          indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi
          formativi, di agevolare le uscite e i rientri  tra  scuola,
          formazione professionale e mondo del lavoro. Sono  altresi'
          individuati i criteri per  il  riconoscimento  dei  crediti
          formativi relativi alle  attivita'  realizzate  nell'ambito
          dell'ampliamento  dell'offerta  formativa   o   liberamente
          effettuate  dagli  alunni   e   debitamente   accertate   o
          certificate. 
              7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra  diversi
          sistemi  formativi  e  la  relativa   certificazione   sono
          effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17
          della legge 24 giugno  1997,  n.  196,  fermo  restando  il
          valore legale dei titoli di  studio  previsti  dall'attuale
          ordinamento.» 
              «Art. 5 (Autonomia organizzativa). - 1. Le  istituzioni
          scolastiche adottano, anche per quanto  riguarda  l'impiego
          dei  docenti,  ogni   modalita'   organizzativa   che   sia
          espressione di liberta' progettuale e sia coerente con  gli
          obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e  indirizzo
          di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
          innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. 
              2.  Gli  adattamenti  del  calendario  scolastico  sono
          stabiliti dalle istituzioni scolastiche in  relazione  alle
          esigenze derivanti dal Piano  dell'offerta  formativa,  nel
          rispetto delle funzioni in materia  di  determinazione  del
          calendario scolastico  esercitate  dalle  Regioni  a  norma
          dell'articolo  138,  comma  1,  lettera  d)   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
              3.  L'orario  complessivo  del   curricolo   e   quello
          destinato  alle  singole  discipline   e   attivita'   sono
          organizzati in modo flessibile, anche  sulla  base  di  una
          programmazione     plurisettimanale,     fermi     restando
          l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque  giorni
          settimanali  e  il  rispetto   del   monte   ore   annuale,
          pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e
          attivita' obbligatorie. 
              4. In ciascuna istituzione scolastica le  modalita'  di
          impiego dei  docenti  possono  essere  diversificate  nelle
          varie  classi  e  sezioni  in  funzione   delle   eventuali
          differenziazioni    nelle    scelte    metodologiche     ed
          organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.».