((Art. 3 bis 
 
                         Corsi di formazione 
 
  1. Dal 1° luglio 2021,  in  zona  gialla,  i  corsi  di  formazione
pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel  rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma
14,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 14, del decreto  legge
          16  maggio  2020,  n.  33  (Ulteriori  misure  urgenti  per
          fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020,
          n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio  2020,
          n. 125: 
              «Art. 1 (Misure di contenimento  della  diffusione  del
          COVID-19). - (Omissis). 
              14.  Le  attivita'  economiche,  produttive  e  sociali
          devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
          linee guida idonei a prevenire  o  ridurre  il  rischio  di
          contagio nel settore di riferimento o in  ambiti  analoghi,
          adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle  regioni  e
          delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
          nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di
          quelli regionali trovano applicazione  i  protocolli  o  le
          linee  guida  adottati  a  livello  nazionale.  Le   misure
          limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali
          possono essere  adottate,  nel  rispetto  dei  principi  di
          adeguatezza e proporzionalita', con  provvedimenti  emanati
          ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o
          del comma 16. 
              (Omissis).».