((Art. 4 bis 
 
  Attivita' commerciali all'interno di mercati e centri commerciali 
 
  1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' degli  esercizi
commerciali presenti all'interno di mercati e di centri  commerciali,
di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di  altre  strutture
ad essi assimilabili possono svolgersi anche  nei  giorni  festivi  e
prefestivi, nel rispetto di protocolli  e  linee  guida  adottati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.
74.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  1,  comma   14,   del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si vedano
          i riferimenti normativi all'articolo 3-bis.