Art. 5 
 
          Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi 
 
  1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla,  gli  spettacoli
aperti  al  pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,   sale
cinematografiche, ((locali di intrattenimento e musica dal  vivo))  e
in altri locali o spazi anche all'aperto sono  svolti  esclusivamente
con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato  il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli
spettatori  che  non  siano  abitualmente  conviventi,  sia  per   il
personale. La capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per
cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori
non puo'  comunque  essere  superiore  a  1.000  per  gli  spettacoli
all'aperto e a 500 per gli spettacoli  in  luoghi  chiusi,  per  ogni
singola sala. Le attivita' devono svolgersi  nel  rispetto  di  linee
guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del  decreto-legge
((16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
14 luglio 2020, n. 74.)) Restano sospesi  gli  spettacoli  aperti  al
pubblico  quando  non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle
condizioni di cui al presente  articolo,  nonche'  le  attivita'  che
abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 
  2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la  disposizione
di cui al ((primo periodo del)) comma 1 si applica anche agli  eventi
e  alle  competizioni  di  livello  agonistico  ((riconosciuti))   di
preminente  interesse  nazionale  con  provvedimento   del   Comitato
olimpico  nazionale  italiano  (CONI)   e   del   Comitato   italiano
paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali  e  di  squadra,
organizzati  dalle   rispettive   federazioni   sportive   nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero  da
organismi sportivi internazionali. La capienza  consentita  non  puo'
essere superiore al 25 per cento di  quella  massima  autorizzata  e,
comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a
1.000 per impianti all'aperto e a 500  per  impianti  al  chiuso.  Le
attivita' devono svolgersi nel rispetto delle  linee  guida  adottate
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  lo
sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),  sulla
base di criteri definiti dal Comitato tecnico  scientifico  ((di  cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  32
dell'8  febbraio  2020.))  Quando  non  e'  possibile  assicurare  il
rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli  eventi  e
le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza
la presenza di pubblico. 
  ((2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno 2021  all'aperto  e  dal  1°
luglio 2021 anche al chiuso, e' consentita la  presenza  di  pubblico
anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da  quelli  di
cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere  preassegnati  e  a
condizione  che   sia   assicurato   il   rispetto   della   distanza
interpersonale di almeno un metro sia  per  gli  spettatori  che  non
siano abitualmente conviventi  sia  per  il  personale.  La  capienza
consentita non puo' essere  superiore  al  25  per  cento  di  quella
massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori  non
puo' essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per
gli impianti al chiuso. Le attivita' devono  svolgersi  nel  rispetto
delle  linee  guida  adottate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la  Federazione  medico
sportiva italiana,  sulla  base  di  criteri  definiti  dal  Comitato
tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare  il  rispetto
delle  condizioni  di  cui  al  presente  comma,  gli  eventi  e   le
competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.)) 
  3. In zona gialla,  in  relazione  all'andamento  della  situazione
epidemiologica  e  alle  caratteristiche  dei  siti  e  degli  eventi
all'aperto, puo'  essere  stabilito  un  diverso  numero  massimo  di
spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal  Comitato  tecnico-
scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il  rischio
di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al  comma
1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e,  per
gli eventi e le competizioni  all'aperto  di  cui  al  comma  2,  dal
Sottosegretario ((di Stato)) con delega  in  materia  di  sport.  Per
eventi o competizioni di cui al  medesimo  comma  2,  di  particolare
rilevanza,  che  si   svolgono   anche   al   chiuso,   il   predetto
Sottosegretario  ((di  Stato))  puo'  anche  stabilire,  sentito   il
Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al  medesimo
comma 2. 
  4. Le linee  guida  di  cui  al  comma  3  possono  prevedere,  con
riferimento  a  particolari  eventi,  che  l'accesso  sia   riservato
soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi  COVID-19
di cui all'articolo 9. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  1,  comma   14,   del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si vedano
          i riferimenti normativi all'articolo 3-bis. 
              -  L'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.