Art. 5 Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi 1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, ((locali di intrattenimento e musica dal vivo)) e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo' comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge ((16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.)) Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche' le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al ((primo periodo del)) comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico ((riconosciuti)) di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico scientifico ((di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.)) Quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico. ((2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, e' consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.)) 3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, puo' essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico- scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario ((di Stato)) con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario ((di Stato)) puo' anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2. 4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
Riferimenti normativi - Per il testo dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 3-bis. - L'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.