((Art. 5 bis Musei e altri istituti e luoghi della cultura 1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonche' dei flussi di visitatori, garantiscano modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono altresi' aperte al pubblico le mostre.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 2. Si intende per: a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di educazione e di studio; b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalita' di studio e di ricerca; d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di eta' antica; e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1998, n. 35: «Art. 4 (Libero ingresso e ingresso gratuito). - (Omissis). 2. Il competente direttore della Direzione regionale Musei, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il direttore del museo possono stabilire, d'intesa con il Direttore generale musei, che agli istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro. La prima domenica di ogni mese e' in ogni caso libero l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee. (Omissis).».