((Art. 5 bis 
 
            Musei e altri istituti e luoghi della cultura 
 
  1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all'articolo  101
del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato  a  condizione  che
detti istituti e luoghi,  tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonche' dei  flussi  di
visitatori,  garantiscano  modalita'  di  fruizione  contingentata  o
comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che
i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di  almeno
un metro. Per gli istituti e i luoghi  della  cultura  che  nell'anno
2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione,
il sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato  a  condizione
che l'ingresso sia stato prenotato  on  line  o  telefonicamente  con
almeno  un  giorno  di  anticipo.  Resta  sospesa  l'efficacia  delle
disposizioni  dell'articolo  4,  comma  2,   secondo   periodo,   del
regolamento di cui al decreto del Ministro per  i  beni  culturali  e
ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero  accesso  a
tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la  prima  domenica
del mese. Alle medesime condizioni di  cui  al  presente  comma  sono
altresi' aperte al pubblico le mostre.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  101  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n.  137),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              «Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura).  -  1.  Ai
          fini del presente  codice  sono  istituti  e  luoghi  della
          cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e  i
          parchi archeologici, i complessi monumentali. 
              2. Si intende per: 
                a) «museo», una struttura permanente che  acquisisce,
          cataloga, conserva, ordina ed  espone  beni  culturali  per
          finalita' di educazione e di studio; 
                b)  «biblioteca»,  una   struttura   permanente   che
          raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
          libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
          pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 
                c)   «archivio»,   una   struttura   permanente   che
          raccoglie, inventaria e  conserva  documenti  originali  di
          interesse  storico  e  ne  assicura  la  consultazione  per
          finalita' di studio e di ricerca; 
                d) «area archeologica», un sito caratterizzato  dalla
          presenza di resti  di  natura  fossile  o  di  manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
                e)  «parco  archeologico»,  un  ambito   territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
                f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 
                3. Gli istituti ed i luoghi di cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi di cui  al  comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, decreto
          del Ministro per i beni culturali e ambientali 11  dicembre
          1997, n. 507 (Regolamento recante norme  per  l'istituzione
          del biglietto d'ingresso  ai  monumenti,  musei,  gallerie,
          scavi di antichita', parchi e  giardini  monumentali  dello
          Stato), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  12  febbraio
          1998, n. 35: 
              «Art.  4  (Libero  ingresso  e  ingresso  gratuito).  -
          (Omissis). 
              2. Il competente direttore  della  Direzione  regionale
          Musei, e, con riferimento  ai  musei  dotati  di  autonomia
          speciale,  il  direttore  del  museo   possono   stabilire,
          d'intesa con il Direttore generale musei, che agli istituti
          e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva  competenza  si
          acceda liberamente in occasione di particolari  avvenimenti
          o in attuazione di specifiche direttive  del  Ministro.  La
          prima  domenica  di  ogni  mese  e'  in  ogni  caso  libero
          l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi  della  cultura
          di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza  di
          un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto,
          gli spazi  in  cui  sono  allestite  mostre  o  esposizioni
          temporanee. 
              (Omissis).».