Art. 7 
 
                     Fiere, convegni e congressi 
 
  1. E' consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento
((di fiere in presenza, anche su aree pubbliche,))  nel  rispetto  di
protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
del  decreto-legge  ((16  maggio  2020,  n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74)), ferma restando la
possibilita'  di  svolgere,  anche  in  data   anteriore,   attivita'
preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.  L'ingresso  nel
territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma
e' comunque consentito,  fermi  restando  gli  obblighi  previsti  in
relazione al territorio estero di provenienza. 
  2. Le linee  guida  di  cui  al  comma  1  possono  prevedere,  con
riferimento a particolari eventi di cui  al  medesimo  comma  1,  che
l'accesso sia  riservato  soltanto  ai  soggetti  in  possesso  delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. 
  3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresi'  consentiti  i
convegni e i congressi, nel rispetto  di  protocolli  e  linee  guida
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33
del 2020.