Art. 7 Fiere, convegni e congressi 1. E' consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento ((di fiere in presenza, anche su aree pubbliche,)) nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge ((16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74)), ferma restando la possibilita' di svolgere, anche in data anteriore, attivita' preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma e' comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. 2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. 3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresi' consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.