((Art. 8 bis 
 
  Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie 
 
  1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e  dei  circoli
associativi del Terzo settore, nel rispetto  di  protocolli  e  linee
guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del  decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
luglio 2020, n. 74. 
  2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla,  sono  consentite  le  feste
conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche
organizzate mediante servizi di catering e banqueting,  nel  rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma
14, del decreto-legge n. 33del 2020  e  con  la  prescrizione  che  i
partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi  COVID-19
di cui all'articolo 9 del presente decreto.))