((Art. 8 ter 
 
   Attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino' 
 
  1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte
all'interno di locali adibiti ad attivita' differente,  nel  rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma
14,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  1,  comma   14,   del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si vedano
          i riferimenti normativi all'articolo 3-bis.