Art. 9 
 
                    Certificazioni verdi COVID-19 
 
  1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: 
    a) certificazioni verdi COVID-19: le  certificazioni  comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione
dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  un  test
molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus
SARS-CoV-2; 
    b) vaccinazione:  le  vaccinazioni  anti-  SARS-CoV-2  effettuate
nell'ambito  del  Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; 
    c) test molecolare: test molecolare di amplificazione  dell'acido
nucleico (NAAT),  quali  le  tecniche  di  reazione  a  catena  della
polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR),  amplificazione  isotermica
mediata da loop  (LAMP)  e  amplificazione  mediata  da  trascrizione
(TMA), utilizzato per rilevare la  presenza  dell'acido  ribonucleico
(RNA)  del  SARS-CoV-2,  riconosciuto  dall'autorita'  sanitaria   ed
effettuato da operatori  sanitari  ((o  da  altri  soggetti  reputati
idonei dal Ministero della salute)); 
    d) test antigenico rapido:  test  basato  sull'individuazione  di
proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,
riconosciuto dall'autorita'  sanitaria  ed  effettuato  da  operatori
sanitari ((o da altri soggetti reputati idonei  dal  Ministero  della
salute)); 
    e) Piattaforma nazionale digital green  certificate  (Piattaforma
nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione  delle  certificazioni
verdi COVID-19: sistema informativo nazionale  per  il  rilascio,  la
verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a
livello    nazionale    ed    europeo    ((realizzato,     attraverso
l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
gestito dalla stessa societa' per conto del Ministero  della  salute,
titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla  medesima
piattaforma.)) 
  2.  Le  certificazioni  verdi  COVID-19  ((attestano))  una   delle
seguenti condizioni: 
    a)  avvenuta  vaccinazione  anti-SARS-CoV-2,   al   termine   del
prescritto ciclo; 
    b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione
dell'isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2,
disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del
Ministero della salute; 
    c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo al virus SARS-CoV-2. 
  3. La certificazione verde COVID-19 ((rilasciata sulla  base  della
condizione prevista dal)) comma 2, lettera a), ha  una  validita'  di
((nove mesi)) a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed  e'
rilasciata ((automaticamente all'interessato,)) in formato cartaceo o
digitale,  dalla  struttura  sanitaria   ovvero   dall'esercente   la
professione sanitaria che effettua la vaccinazione e  contestualmente
alla stessa, al termine del  prescritto  ciclo.  ((La  certificazione
verde  COVID-19  di  cui  al  primo  periodo  e'   rilasciata   anche
contestualmente alla somministrazione della prima dose di  vaccino  e
ha validita' dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione
fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale,  la
quale  deve  essere  indicata  nella  certificazione   all'atto   del
rilascio.))  Contestualmente  al  rilascio,  la  predetta   struttura
sanitaria, ovvero il predetto  esercente  la  professione  sanitaria,
anche per il tramite dei sistemi informativi  regionali,  provvede  a
rendere disponibile  detta  certificazione  nel  fascicolo  sanitario
elettronico dell'interessato. ((La certificazione di cui al  presente
comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di vigenza  della
stessa, l'interessato sia identificato come caso  accertato  positivo
al SARS-CoV-2.)) 
  4. La certificazione verde ((COVID-19 rilasciata sulla  base  della
condizione prevista dal)) comma 2, lettera b), ha  una  validita'  di
sei mesi a far data dall'avvenuta  guarigione  di  cui  al  comma  2,
lettera b), ed  e'  rilasciata,  su  richiesta  dell'interessato,  in
formato cartaceo o digitale,  dalla  struttura  presso  la  quale  e'
avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per  i
pazienti non ricoverati,  dai  medici  di  medicina  generale  e  dai
pediatri di libera scelta, ((nonche' dal dipartimento di  prevenzione
dell'azienda sanitaria locale  territorialmente  competente))  ed  e'
resa    disponibile    nel    fascicolo     sanitario     elettronico
dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di
avere  validita'  qualora,  nel  periodo   di   vigenza   semestrale,
l'interessato venga identificato  come  caso  accertato  positivo  al
SARS-CoV-2.    Le    certificazioni    di    guarigione    rilasciate
precedentemente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
sono valide per sei  mesi  a  decorrere  dalla  data  indicata  nella
certificazione, salvo che il soggetto venga  nuovamente  identificato
come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 
  5. La certificazione verde COVID-19 ((rilasciata sulla  base  della
condizione prevista dal comma 2)), lettera c), ha  una  validita'  di
quarantotto ore dall'esecuzione del test ed e' prodotta, su richiesta
dell'interessato, in formato cartaceo  o  digitale,  dalle  strutture
sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate  o  accreditate  e
dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1,  lettere  c)  e
d), ovvero dai medici di  medicina  generale  o  pediatri  di  libera
scelta. 
  ((6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al  comma  10,  le
certificazioni  verdi  COVID-19  rilasciate  ai  sensi  del  comma  2
riportano i dati indicati nelle  analoghe  certificazioni  rilasciate
secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali. 
  6-bis. L'interessato ha diritto di  chiedere  il  rilascio  di  una
nuova certificazione verde COVID-19 se  i  dati  personali  riportati
nella certificazione non sono, o non sono piu', esatti o  aggiornati,
ovvero se la certificazione non e' piu' a sua disposizione. 
  6-ter.  Le  informazioni  contenute  nelle   certificazioni   verdi
COVID-19 di cui al comma  2,  comprese  le  informazioni  in  formato
digitale, sono  accessibili  alle  persone  con  disabilita'  e  sono
riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.)) 
  7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di vaccinazione alla
data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la
certificazione verde  COVID-19  alla  struttura  che  ha  erogato  il
trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla  Provincia  autonoma
in cui ha sede la struttura stessa. 
  8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate  in  conformita'  al
diritto  vigente  negli  Stati  membri  dell'Unione  europea   ((sono
riconosciute come equivalenti)) a quelle  disciplinate  dal  presente
articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Le  certificazioni
rilasciate  in  uno  Stato  terzo  a  seguito  di  una   vaccinazione
riconosciuta nell'Unione europea  e  validate  da  uno  Stato  membro
((dell'Unione  sono))  riconosciute   come   equivalenti   a   quelle
disciplinate dal presente articolo e  valide  ai  fini  del  presente
decreto se conformi ai criteri definiti con circolare  del  Ministero
della salute. 
  9. ((Le disposizioni dei commi da  1  a  8))  sono  applicabili  in
ambito nazionale fino alla data  di  entrata  in  vigore  degli  atti
delegati per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il  rilascio,
la  verifica  e  l'accettazione  di   certificazioni   interoperabili
relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione  per  agevolare
la libera circolazione all'interno  dell'Unione  Europea  durante  la
pandemia  di   COVID-19,   che   abiliteranno   l'attivazione   della
Piattaforma nazionale-DGC. ((I predetti  atti  delegati  disciplinano
anche i  trattamenti  dei  dati  raccolti  sulla  base  del  presente
decreto.)) 
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di  concerto  con  i  Ministri  della   salute,   per   l'innovazione
tecnologica  e  la  transizione  digitale  e  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
sono   individuate   le   specifiche    tecniche    per    assicurare
((l'interoperabilita' tra le certificazioni  verdi  COVID-19))  e  la
Piattaforma  nazionale-DGC,  nonche'  tra  questa   e   le   analoghe
piattaforme istituite negli altri Stati membri  dell'Unione  europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati ((i
dati  trattati  dalla  piattaforma  e  quelli  da  riportare))  nelle
certificazioni verdi COVID-19, le modalita'  di  aggiornamento  delle
certificazioni, le caratteristiche e le  modalita'  di  funzionamento
della Piattaforma  nazionale-DCG,  la  struttura  dell'identificativo
univoco delle certificazioni verdi COVID-19  e  del  codice  a  barre
interoperabile  che  consente  di   verificare   l'autenticita',   la
validita' e l'integrita' delle  stesse,  l'indicazione  dei  soggetti
deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di  conservazione
dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni,  e  le
misure per assicurare la  protezione  dei  dati  personali  contenuti
nelle  certificazioni.  ((Nelle  more  dell'adozione   del   predetto
decreto, per le finalita' d'uso previste per le certificazioni  verdi
COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e  5,
dalle strutture sanitarie pubbliche e private,  dalle  farmacie,  dai
laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri
di libera scelta che attestano o refertano una  delle  condizioni  di
cui al comma 2, lettere a), b) e )) c). 
  ((10-bis.  Le  certificazioni   verdi   COVID-19   possono   essere
utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli  2,  comma  1,
2-bis, comma 1, 2-quater, 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-bis, comma 2.)) 
  11. Dal presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per  la  finanza  pubblica  e  le  amministrazioni  interessate
provvedono  alla  relativa  attuazione  nei  limiti   delle   risorse
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 83, comma  15,  del
          decreto- legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
          S.O.: 
              «Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
          - (Omissis). 
              15. Al fine di garantire la continuita' delle  funzioni
          di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e  finanziari,
          i diritti dell'azionista della  societa'  di  gestione  del
          sistema  informativo  dell'amministrazione  finanziaria  ai
          sensi dell'articolo 22, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
          delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  7,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli  atti
          conseguenti  in  base  alla  legislazione   vigente.   Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza  applicazione  dell'articolo  2383,
          terzo comma, del codice civile. 
              (Omissis).».