Art. 7 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto   dalla   presente
ordinanza,  continuano  a  trovare  applicazione  le  misure  di  cui
all'ordinanza del Ministro della salute 14  maggio  2021,  citata  in
premessa. 
  2. La presente ordinanza produce effetti dal 21 giugno 2021 e  fino
al 30 luglio 2021. 
  3. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 giugno 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute,  registrazione  n.
1993