Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a)  veicolo  adibito  al  trasporto  su  strada:  un  veicolo  di
categoria M o N, come definito all'art. 4, paragrafo 1, lettere a)  e
b), del regolamento (UE) 2018/858; 
    b) veicolo pulito: 1) un veicolo di categoria M1,  M2  o  N1  con
emissioni allo scarico massime espresse in CO2 g/km ed  emissioni  di
inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a  una  percentuale
dei  limiti  di  emissione  applicabili  di  cui   alla   tabella   2
dell'allegato  della  direttiva  (UE)  2019/1161  che   modifica   la
direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti  e  a
basso consumo energetico  nel  trasporto  su  strada;  oppure  2)  un
veicolo  di  categoria  M3,  N2  o  N3  che   utilizza   combustibili
alternativi quali  definiti  all'art.  2,  paragrafi  1  e  2,  della
direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  esclusi
i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di  cambiamento
indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti  da  materie
prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona
di produzione in terreni che presentano elevate scorte  di  carbonio,
conformemente  all'art.  26  della  direttiva  (UE)   2018/2001   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio.  Nel  caso  di  veicoli   che
utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici,
tali carburanti  non  devono  essere  miscelati  con  i  combustibili
fossili convenzionali; 
    c) veicolo pesante a  emissioni  zero:  un  veicolo  pulito  come
definito al punto 2) sopra indicato, privo di  motore  a  combustione
interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1  g
CO2/kWh misurato  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.  595/2009  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e  delle  relative  misure  di
attuazione, o che emette meno di 1 g  CO2/km  misurato  a  norma  del
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e
delle relative misure di attuazione.