Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) veicolo adibito al trasporto su strada: un veicolo di categoria M o N, come definito all'art. 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/858; b) veicolo pulito: 1) un veicolo di categoria M1, M2 o N1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO2 g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'allegato della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; oppure 2) un veicolo di categoria M3, N2 o N3 che utilizza combustibili alternativi quali definiti all'art. 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'art. 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali; c) veicolo pesante a emissioni zero: un veicolo pulito come definito al punto 2) sopra indicato, privo di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO2/kWh misurato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative misure di attuazione, o che emette meno di 1 g CO2/km misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative misure di attuazione.