Art. 2 
 
             Sostegno ai progetti delle imprese italiane 
              selezionati da EuroHPC nel corso del 2020 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 2 del decreto 1° luglio 2020  e
per  contribuire  allo  sviluppo  di   un   ecosistema   europeo   di
supercalcolo   e   di   elaborazione   dati,   sono   destinati    al
cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nelle
call emanate  nel  corso  del  2020  da  EuroHPC  17.700.000,00  euro
(diciassettemilionisettecentomila/00) a valere sulle risorse  di  cui
al comma 3. 
  2. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma  1,
e' riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti da PMI  e  da
reti di imprese. 
  3. Per la concessione delle agevolazioni sono utilizzate le risorse
a valere sulle disponibilita' del Fondo per la  crescita  sostenibile
presenti nella contabilita' speciale n. 1201 che, per le finalita' di
cui al presente decreto ed ai sensi di quanto previsto dall'art.  23,
comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  e  dall'art.  18,
comma 2, del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013,
richiamati nelle premesse, sono attribuite alla sezione del Fondo per
la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui  all'art.  23,
comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge e, essendo  integrate
da ulteriori risorse finanziarie comunitarie, sono  trasferite  dalla
contabilita' speciale n. 1201 alla contabilita' speciale n. 1726  del
Fondo per la crescita sostenibile relativa agli interventi, anche  di
natura  non  rotativa,  cofinanziati  dall'Unione  europea  o   dalle
regioni. 
  4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 che,  a  seguito  della
conclusione   delle   attivita'   istruttorie   delle   domande    di
agevolazione, risultino  non  utilizzate  per  la  concessione  delle
relative agevolazioni rientrano nelle disponibilita' del Fondo per la
crescita sostenibile. 
  5. Gli oneri per gli adempimenti di cui all'art. 12, commi  2  e  3
del decreto 1° luglio 2020, sono posti a carico delle risorse di  cui
al comma 1, nel  limite  massimo  del  3  per  cento  delle  medesime
risorse.