Art. 2 Sostegno ai progetti delle imprese italiane selezionati da EuroHPC nel corso del 2020 1. Per le finalita' di cui all'art. 2 del decreto 1° luglio 2020 e per contribuire allo sviluppo di un ecosistema europeo di supercalcolo e di elaborazione dati, sono destinati al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nelle call emanate nel corso del 2020 da EuroHPC 17.700.000,00 euro (diciassettemilionisettecentomila/00) a valere sulle risorse di cui al comma 3. 2. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1, e' riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti da PMI e da reti di imprese. 3. Per la concessione delle agevolazioni sono utilizzate le risorse a valere sulle disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile presenti nella contabilita' speciale n. 1201 che, per le finalita' di cui al presente decreto ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge e, essendo integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie, sono trasferite dalla contabilita' speciale n. 1201 alla contabilita' speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni. 4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 che, a seguito della conclusione delle attivita' istruttorie delle domande di agevolazione, risultino non utilizzate per la concessione delle relative agevolazioni rientrano nelle disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile. 5. Gli oneri per gli adempimenti di cui all'art. 12, commi 2 e 3 del decreto 1° luglio 2020, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite massimo del 3 per cento delle medesime risorse.