Art. 3 Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili 1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione agli obiettivi specifici previsti nelle singoli call emanate nel corso del 2020 da EuroHPC, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizio al notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate nell'allegato 1 del decreto 1° luglio 2020. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono: a) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) e non superiori ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00); b) rispettare quanto indicato all'art. 4, comma 2, del decreto 1° luglio 2020; c) attenersi alle disposizioni relative alle spese e ai costi ammissibili di cui all'art. 5, del decreto 1° luglio 2020. 3. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste dall'art. 6 del decreto 1° luglio 2020, nella forma del contributo alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili fino al 50 per cento. 4. I termini e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazione sono definite dal Ministero con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese. 5. Con il provvedimento di cui al comma 4, sono altresi' definite le condizioni, i criteri di valutazione, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di agevolazione, le modalita' di concessione delle agevolazioni, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalita' di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto 1° luglio 2020. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 maggio 2021 Il Ministro: Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 650