Art. 3 
 
                        Progetti ammissibili 
                     e agevolazioni concedibili 
 
  1. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di attivita'  di  ricerca  industriale  e  di  sviluppo
sperimentale, strettamente connesse tra di  loro  in  relazione  agli
obiettivi specifici previsti nelle singoli call emanate nel corso del
2020 da EuroHPC, finalizzate alla realizzazione  di  nuovi  prodotti,
processi o servizio al notevole miglioramento di prodotti o  processi
o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie  abilitanti
fondamentali, riportate nell'allegato 1 del decreto 1° luglio 2020. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni  i  progetti  di
ricerca e sviluppo devono: 
    a) prevedere spese e costi  ammissibili  non  inferiori  ad  euro
2.000.000,00 (duemilioni/00) e non superiori  ad  euro  20.000.000,00
(ventimilioni/00); 
    b) rispettare quanto indicato all'art. 4, comma 2, del decreto 1°
luglio 2020; 
    c) attenersi alle disposizioni relative alle  spese  e  ai  costi
ammissibili di cui all'art. 5, del decreto 1° luglio 2020. 
  3. Le agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensita'
massime di aiuto previste dall'art. 6 del  decreto  1°  luglio  2020,
nella forma del contributo alla spesa, per una  percentuale  nominale
dei costi e delle spese ammissibili fino al 50 per cento. 
  4. I termini e le modalita' per la presentazione delle  domande  di
agevolazione sono definite dal Ministero con successivo provvedimento
del direttore generale per gli incentivi alle imprese. 
  5. Con il provvedimento di cui al comma 4, sono  altresi'  definite
le condizioni, i criteri di valutazione,  i  punteggi  massimi  e  le
soglie minime per la valutazione delle domande  di  agevolazione,  le
modalita'  di  concessione  delle  agevolazioni,  gli  indicatori  di
impatto dell'intervento e i valori  obiettivo  di  cui  all'art.  25,
comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  le  modalita'  di
presentazione  delle  domande  di  erogazione,  i  criteri   per   la
determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli  oneri
informativi a carico delle imprese, nonche' gli  eventuali  ulteriori
elementi utili a  definire  la  corretta  attuazione  dell'intervento
agevolativo. 
  6. Per tutto quanto non  espressamente  disciplinato  dal  presente
decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto 1° luglio 2020. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 6 maggio 2021 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 650