Art. 3 
 
                       Riparto del contributo 
 
  1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2,  e'
determinato    per    l'anno    2018     in     euro     2.021.740,00
(duemilioniventunomilasettecentoquaranta/00) aggiornato al  tasso  di
inflazione previsto per il medesimo anno. 
  2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati
ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo  n.  152
del 2006, per l'anno 2018, e' individuato nell'allegato e si  compone
di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo complessivo e di una
quota variabile commisurata al valore della produzione attestato  nel
bilancio  d'esercizio  chiuso  al  31  dicembre   2017   ovvero,   se
costituitisi nel 2018, nel primo bilancio d'esercizio utile  rispetto
a tale annualita'. 
  3. Per i sistemi di  gestione  autonoma  dei  rifiuti  condotti  da
imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio  sistema
autonomo,  svolgono  anche  altre  attivita'  economiche,  la   quota
variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo
criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base  al  valore
della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio
2017 che risulti attestato da  una  primaria  societa'  di  revisione
contabile iscritta al Registro dei revisori legali.