Art. 3 Riparto del contributo 1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2, e' determinato per l'anno 2018 in euro 2.021.740,00 (duemilioniventunomilasettecentoquaranta/00) aggiornato al tasso di inflazione previsto per il medesimo anno. 2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'anno 2018, e' individuato nell'allegato e si compone di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo complessivo e di una quota variabile commisurata al valore della produzione attestato nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ovvero, se costituitisi nel 2018, nel primo bilancio d'esercizio utile rispetto a tale annualita'. 3. Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, la quota variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base al valore della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio 2017 che risulti attestato da una primaria societa' di revisione contabile iscritta al Registro dei revisori legali.