Art. 2 Modalita' di riparto del Contributo attribuito all'ambito 1. Laddove tutte le funzioni in ambito sociale siano delegate ad un soggetto capofila, il contributo attribuito all'ambito e' interamente destinato a tale soggetto. 2. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, il Contributo attribuito all'ambito e' da questo suddiviso fra il soggetto capofila e i comuni che fanno parte dell'Ambito territoriale secondo le modalita' definite nei successivi commi 3, 4, 5 e 6. 3. Ai fini della determinazione della quota del contributo spettante a ciascun comune facente parte dell'ambito territoriale, il numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato eventualmente assunti direttamente dal soggetto capofila, come riportato nel prospetto riassuntivo, viene attribuito pro quota a ciascun comune, in proporzione al numero di residenti al primo gennaio dell'anno di riferimento. 4. Il contributo attribuito all'ambito viene da questo suddiviso fra ciascun comune riconoscendo un contributo pari a quello che si otterrebbe applicando a ciascuno di essi, singolarmente, con riferimento al numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, comprensivo di quelli attribuiti ai sensi del comma 3, gli stessi criteri di calcolo utilizzati per l'attribuzione del contributo fra tutti gli ambiti nazionali. 5. Laddove la somma dei contributi spettanti a ciascun comune ai sensi del comma 4 ecceda il totale riconosciuto all'ambito territoriale, il contributo e' riconosciuto in quota parte. 6. Laddove la somma dei contributi spettanti a ciascun comune ai sensi del comma 4 non esaurisca il totale riconosciuto all'ambito territoriale, le somme residue sono suddivise fra tutti i comuni facenti parte dell'ambito e il soggetto capofila in proporzione al numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato riportato per ciascuno di essi nei prospetti informativi rispetto al totale. 7. L'ambito territoriale e i comuni che ne fanno parte possono concordare modalita' alternative di suddivisione del Contributo al proprio interno, con riferimento all'effettiva suddivisione dell'esercizio delle funzioni in ambito sociale fra gli stessi e in riferimento alle effettive capacita' assunzionali. 8. Con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto, o siano comunque impossibilitati a realizzare assunzioni, gli stessi comuni, insieme a quelli associati e all'ambito stesso, adotteranno ogni azione utile, anche attraverso la gestione associata dei servizi, a favorire che benefici del potenziamento dei servizi anche la popolazione ivi residente.