Art. 2 
 
      Modalita' di riparto del Contributo attribuito all'ambito 
 
  1. Laddove tutte le funzioni in ambito sociale siano delegate ad un
soggetto capofila, il contributo attribuito all'ambito e' interamente
destinato a tale soggetto. 
  2. Nei casi diversi da quelli di cui  al  comma  1,  il  Contributo
attribuito all'ambito e' da questo suddiviso fra il soggetto capofila
e i comuni  che  fanno  parte  dell'Ambito  territoriale  secondo  le
modalita' definite nei successivi commi 3, 4, 5 e 6. 
  3.  Ai  fini  della  determinazione  della  quota  del   contributo
spettante a ciascun comune facente parte dell'ambito territoriale, il
numero di  assistenti  sociali  in  servizio  a  tempo  indeterminato
eventualmente  assunti  direttamente  dal  soggetto  capofila,   come
riportato nel prospetto riassuntivo, viene  attribuito  pro  quota  a
ciascun comune, in  proporzione  al  numero  di  residenti  al  primo
gennaio dell'anno di riferimento. 
  4. Il contributo attribuito all'ambito viene  da  questo  suddiviso
fra ciascun comune riconoscendo un contributo pari a  quello  che  si
otterrebbe  applicando  a  ciascuno  di  essi,   singolarmente,   con
riferimento al numero di  assistenti  sociali  in  servizio  a  tempo
indeterminato, comprensivo di quelli attribuiti ai sensi del comma 3,
gli stessi criteri  di  calcolo  utilizzati  per  l'attribuzione  del
contributo fra tutti gli ambiti nazionali. 
  5. Laddove la somma dei contributi spettanti a  ciascun  comune  ai
sensi  del  comma  4  ecceda  il   totale   riconosciuto   all'ambito
territoriale, il contributo e' riconosciuto in quota parte. 
  6. Laddove la somma dei contributi spettanti a  ciascun  comune  ai
sensi del comma 4 non esaurisca  il  totale  riconosciuto  all'ambito
territoriale, le somme residue sono  suddivise  fra  tutti  i  comuni
facenti parte dell'ambito e il soggetto capofila  in  proporzione  al
numero di  assistenti  sociali  in  servizio  a  tempo  indeterminato
riportato per ciascuno di essi nei prospetti informativi rispetto  al
totale. 
  7. L'ambito territoriale e i comuni  che  ne  fanno  parte  possono
concordare modalita' alternative di suddivisione  del  Contributo  al
proprio   interno,   con   riferimento   all'effettiva   suddivisione
dell'esercizio delle funzioni in ambito sociale fra gli stessi  e  in
riferimento alle effettive capacita' assunzionali. 
  8. Con riferimento ai comuni che versino in  stato  di  dissesto  o
predissesto,  o   siano   comunque   impossibilitati   a   realizzare
assunzioni,  gli  stessi  comuni,  insieme  a  quelli   associati   e
all'ambito stesso, adotteranno ogni azione utile, anche attraverso la
gestione  associata  dei  servizi,  a  favorire  che   benefici   del
potenziamento dei servizi anche la popolazione ivi residente.