Art. 10 Intervallo temporale rilevante per il possesso dei requisiti per l'istituzione delle funzioni di controllo 1. Ai fini dell'istituzione delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna nonche' della nomina del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, i requisiti previsti dagli articoli 4, comma 1, 5 e 8 devono essere posseduti per almeno un biennio. 2. Le sedi secondarie, gli agenti e i broker assicurativi verificano ogni anno il ricorrere dei previsti requisiti in ciascun anno del biennio precedente. In caso positivo, a decorrere dall'anno successivo: a) gli agenti e i broker assicurativi assolvono gli obblighi relativi all'istituzione della funzione antiriciclaggio e della funzione di revisione interna; b) le sedi secondarie possono attribuire i compiti e la titolarita' della funzione antiriciclaggio ai sensi degli articoli 5, comma 1 e 6, comma 1. 3. Gli agenti e i broker assicurativi possono dismettere le funzioni a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale verificano di non aver posseduto in alcun anno del triennio precedente i previsti requisiti. 4. Le imprese - incluse quelle di cui all'articolo 28-septies del regolamento IVASS n. 44/2019 - comunicano a ciascun agente e broker assicurativo l'ammontare, distribuito annualmente da ognuno di essi, che ha concorso alla formazione della voce di bilancio «premi lordi contabilizzati»; tale comunicazione e' effettuata tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni dalla trasmissione degli stessi dati all'IVASS. 5. Ai fini delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli agenti e i broker assicurativi: a) utilizzano gli importi comunicati dalle imprese per le quali distribuiscono prodotti assicurativi; b) segnalano alle imprese la mancata ricezione della comunicazione e - trascorsi infruttuosamente trenta giorni dal termine di cui all'articolo 28-sexies del regolamento IVASS n. 44/2019 - utilizzano i dati di cui dispongono, dando comunicazione all'IVASS del dettaglio relativo a ciascuna impresa rimasta inadempiente.