Art. 10 
 
Intervallo temporale rilevante per  il  possesso  dei  requisiti  per
              l'istituzione delle funzioni di controllo 
 
  1. Ai fini dell'istituzione delle  funzioni  antiriciclaggio  e  di
revisione interna  nonche'  della  nomina  del  responsabile  per  la
segnalazione delle operazioni sospette, i  requisiti  previsti  dagli
articoli 4, comma 1, 5 e 8 devono  essere  posseduti  per  almeno  un
biennio. 
  2.  Le  sedi  secondarie,  gli  agenti  e  i  broker   assicurativi
verificano ogni anno il ricorrere dei previsti requisiti  in  ciascun
anno del biennio precedente. In caso positivo, a decorrere  dall'anno
successivo: 
    a) gli agenti e i  broker  assicurativi  assolvono  gli  obblighi
relativi  all'istituzione  della  funzione  antiriciclaggio  e  della
funzione di revisione interna; 
    b)  le  sedi  secondarie  possono  attribuire  i  compiti  e   la
titolarita' della funzione antiriciclaggio ai sensi degli articoli 5,
comma 1 e 6, comma 1. 
  3. Gli  agenti  e  i  broker  assicurativi  possono  dismettere  le
funzioni a decorrere dall'anno successivo  a  quello  nel  corso  del
quale verificano di non aver posseduto in  alcun  anno  del  triennio
precedente i previsti requisiti. 
  4. Le imprese - incluse quelle di cui all'articolo  28-septies  del
regolamento IVASS n. 44/2019 - comunicano a ciascun agente  e  broker
assicurativo l'ammontare, distribuito annualmente da ognuno di  essi,
che ha concorso alla formazione della voce di bilancio  «premi  lordi
contabilizzati»;  tale  comunicazione  e'  effettuata  tramite  posta
elettronica certificata entro dieci giorni dalla  trasmissione  degli
stessi dati all'IVASS. 
  5. Ai fini delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli agenti e
i broker assicurativi: 
    a) utilizzano gli importi comunicati dalle imprese per  le  quali
distribuiscono prodotti assicurativi; 
    b)  segnalano   alle   imprese   la   mancata   ricezione   della
comunicazione  e  -  trascorsi  infruttuosamente  trenta  giorni  dal
termine di  cui  all'articolo  28-sexies  del  regolamento  IVASS  n.
44/2019 - utilizzano i dati di cui  dispongono,  dando  comunicazione
all'IVASS  del  dettaglio  relativo  a   ciascuna   impresa   rimasta
inadempiente.