Art. 11 Comunicazioni 1. Gli agenti e i broker assicurativi comunicano all'IVASS: a) l'istituzione delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna e la nomina dei rispettivi titolari, nonche' del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette qualora sia un soggetto diverso; b) la dismissione di tali funzioni in conseguenza delle valutazioni di cui all'articolo 10, comma 3. 2. Gli intermediari assicurativi comunicano all'IVASS gli importi di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a), relativi alla distribuzione per conto di imprese in regime di libera prestazione di servizi che non abbiano comunicato loro le generalita' o il domicilio del responsabile per la segnalazione di operazioni sospette. 3. Le sedi secondarie comunicano all'IVASS: a) l'esercizio delle facolta' di cui agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1 e 8, comma 1; b) l'istituzione della funzione antiriciclaggio presso la sede secondaria in conseguenza delle valutazioni di cui all'articolo 10, comma 2 o della rinuncia ad avvalersi delle facolta' precedentemente esercitate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b). 4. Le imprese stabilite senza succursale comunicano generalita' e domicilio del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette alla UIF, all'IVASS e a ciascun intermediario assicurativo autorizzato a distribuire i propri prodotti in Italia. 5. Le comunicazioni sono effettuate: a) entro il trenta settembre dell'anno che precede quello di istituzione o dismissione delle funzioni, o di nomina dei rispettivi titolari o del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette di cui all'articolo 7, se dipendenti dalla valutazione annuale circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti; b) entro i trenta giorni successivi agli eventi di cui alla lettera a), qualora derivino da circostanze diverse dalla valutazione annuale circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti.