Art. 11 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. Gli agenti e i broker assicurativi comunicano all'IVASS: 
    a) l'istituzione delle funzioni antiriciclaggio  e  di  revisione
interna e la nomina dei rispettivi titolari, nonche' del responsabile
per la segnalazione delle operazioni sospette qualora sia un soggetto
diverso; 
    b)  la  dismissione  di  tali  funzioni  in   conseguenza   delle
valutazioni di cui all'articolo 10, comma 3. 
  2. Gli intermediari assicurativi comunicano all'IVASS  gli  importi
di  cui  all'articolo  10,  comma  5,  lettera  a),   relativi   alla
distribuzione per conto di imprese in regime di libera prestazione di
servizi che non abbiano comunicato loro le generalita' o il domicilio
del responsabile per la segnalazione di operazioni sospette. 
  3. Le sedi secondarie comunicano all'IVASS: 
    a) l'esercizio delle facolta' di cui agli articoli 5, comma 1, 6,
comma 1 e 8, comma 1; 
    b) l'istituzione della funzione antiriciclaggio  presso  la  sede
secondaria in conseguenza delle valutazioni di cui  all'articolo  10,
comma 2 o della rinuncia ad avvalersi delle facolta'  precedentemente
esercitate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b). 
  4. Le imprese stabilite senza succursale comunicano  generalita'  e
domicilio del  responsabile  per  la  segnalazione  delle  operazioni
sospette alla UIF, all'IVASS e a ciascun  intermediario  assicurativo
autorizzato a distribuire i propri prodotti in Italia. 
  5. Le comunicazioni sono effettuate: 
    a) entro il trenta settembre  dell'anno  che  precede  quello  di
istituzione o dismissione delle funzioni, o di nomina dei  rispettivi
titolari o del responsabile  per  la  segnalazione  delle  operazioni
sospette di cui  all'articolo  7,  se  dipendenti  dalla  valutazione
annuale  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  agli  articoli
precedenti; 
    b) entro i trenta giorni  successivi  agli  eventi  di  cui  alla
lettera a), qualora derivino da circostanze diverse dalla valutazione
annuale  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  agli  articoli
precedenti.