Art. 12 
 
Applicabilita' agli intermediari assicurativi delle Sezioni da I a IV
            del Capo II del regolamento IVASS n. 44/2019 
 
  1.  Ove  non  sussista  un  organo  amministrativo  come   definito
dall'articolo 2, comma  1,  lettera  p),  del  regolamento  IVASS  n.
44/2019, i compiti attribuiti all'organo  amministrativo  e  all'alta
direzione competono: 
    a) alla persona fisica  iscritta  in  qualita'  di  intermediario
assicurativo in forma di impresa individuale; 
    b) a  tutti  gli  amministratori  in  caso  di  societa'  in  cui
l'amministrazione spetti - disgiuntamente o congiuntamente -  a  piu'
persone; 
    c) all'unico  socio  amministratore  o  all'amministratore  unico
negli altri casi. 
  2. Le societa'  di  capitali  che  hanno  istituito  un  organo  di
controllo applicano le disposizioni dell'articolo 12 del  regolamento
IVASS n. 44/2019. 
  3. I soggetti tenuti ad istituire  la  funzione  antiriciclaggio  o
quella di revisione interna applicano -  limitatamente  al  ruolo  di
tali funzioni  nel  sistema  di  controllo  interno  sul  rischio  di
riciclaggio - le  disposizioni  della  sezione  I  del  Capo  II  del
regolamento IVASS n. 44/2019. 
  4. Gli agenti e i broker assicurativi privi dei requisiti  definiti
nell'articolo 5, comma 2: 
    a) applicano le disposizioni dell'articolo 9,  dell'articolo  10,
comma 1, lettera h), e dell'articolo 11, comma  1,  lettera  g),  del
regolamento IVASS n. 44/2019, 
    b) attuano misure organizzative ed operative idonee a gestire  il
rischio di riciclaggio  in  conformita'  con  quanto  definito  negli
accordi di distribuzione, 
    c) si attengono  -  qualora  la  distribuzione  assicurativa  sia
svolta per conto di piu'  imprese  -  ai  requisiti  piu'  stringenti
prescritti da una di esse; cio' con riferimento a ciascun  cliente  e
ad  ogni  ambito  degli  obblighi   di   adeguata   verifica   e   di
collaborazione attiva. 
  5. Gli agenti e i broker assicurativi che  posseggono  i  requisiti
definiti nell'articolo 5, comma 2: 
    a) adottano i propri orientamenti strategici, la propria politica
aziendale e  il  documento  analitico  tenendo  conto  degli  aspetti
disciplinati - per ciascun ambito degli obblighi di adeguata verifica
e  di  collaborazione  attiva  -  negli  accordi   di   distribuzione
sottoscritti con le imprese di assicurazione; 
    b)  adempiono  comunque  in  modo  uniforme  a   tali   obblighi,
indipendentemente da singole previsioni meno stringenti richieste  di
volta in volta da una  specifica  impresa  di  assicurazioni  per  la
distribuzione di un proprio particolare prodotto assicurativo,  fatta
salva   la   facolta'   di   individuare    autonomamente    prodotti
caratterizzati da minori rischi di riciclaggio. 
  6. Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma  2,
lettera d), del codice, nonche' i  soggetti  che  svolgono  attivita'
analoghe a quelle dei predetti intermediari assicurativi  -  annotati
nell'elenco annesso al registro  degli  intermediari  assicurativi  e
riassicurativi a seguito della comunicazione  prevista  dall'articolo
116-quinquies del codice  -  adottano  idonei  presidi,  controlli  e
procedure, relativamente  alla  distribuzione  nel  territorio  della
Repubblica di prodotti assicurativi rientranti nei rami di  attivita'
elencati all'articolo 2, comma 1, del codice in  conformita'  con  le
«disposizioni in materia di  organizzazione,  procedure  e  controlli
interni volti a prevenire l'utilizzo degli  intermediari  a  fini  di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo»  emanate  dalla  Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 231/2007.