Art. 12 Applicabilita' agli intermediari assicurativi delle Sezioni da I a IV del Capo II del regolamento IVASS n. 44/2019 1. Ove non sussista un organo amministrativo come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del regolamento IVASS n. 44/2019, i compiti attribuiti all'organo amministrativo e all'alta direzione competono: a) alla persona fisica iscritta in qualita' di intermediario assicurativo in forma di impresa individuale; b) a tutti gli amministratori in caso di societa' in cui l'amministrazione spetti - disgiuntamente o congiuntamente - a piu' persone; c) all'unico socio amministratore o all'amministratore unico negli altri casi. 2. Le societa' di capitali che hanno istituito un organo di controllo applicano le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento IVASS n. 44/2019. 3. I soggetti tenuti ad istituire la funzione antiriciclaggio o quella di revisione interna applicano - limitatamente al ruolo di tali funzioni nel sistema di controllo interno sul rischio di riciclaggio - le disposizioni della sezione I del Capo II del regolamento IVASS n. 44/2019. 4. Gli agenti e i broker assicurativi privi dei requisiti definiti nell'articolo 5, comma 2: a) applicano le disposizioni dell'articolo 9, dell'articolo 10, comma 1, lettera h), e dell'articolo 11, comma 1, lettera g), del regolamento IVASS n. 44/2019, b) attuano misure organizzative ed operative idonee a gestire il rischio di riciclaggio in conformita' con quanto definito negli accordi di distribuzione, c) si attengono - qualora la distribuzione assicurativa sia svolta per conto di piu' imprese - ai requisiti piu' stringenti prescritti da una di esse; cio' con riferimento a ciascun cliente e ad ogni ambito degli obblighi di adeguata verifica e di collaborazione attiva. 5. Gli agenti e i broker assicurativi che posseggono i requisiti definiti nell'articolo 5, comma 2: a) adottano i propri orientamenti strategici, la propria politica aziendale e il documento analitico tenendo conto degli aspetti disciplinati - per ciascun ambito degli obblighi di adeguata verifica e di collaborazione attiva - negli accordi di distribuzione sottoscritti con le imprese di assicurazione; b) adempiono comunque in modo uniforme a tali obblighi, indipendentemente da singole previsioni meno stringenti richieste di volta in volta da una specifica impresa di assicurazioni per la distribuzione di un proprio particolare prodotto assicurativo, fatta salva la facolta' di individuare autonomamente prodotti caratterizzati da minori rischi di riciclaggio. 6. Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), del codice, nonche' i soggetti che svolgono attivita' analoghe a quelle dei predetti intermediari assicurativi - annotati nell'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 116-quinquies del codice - adottano idonei presidi, controlli e procedure, relativamente alla distribuzione nel territorio della Repubblica di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attivita' elencati all'articolo 2, comma 1, del codice in conformita' con le «disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007.