Art. 13 
 
              Modifiche al regolamento IVASS n. 44/2019 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, 
    a) alla lettera l), dopo le parole «Unione europea» sono aggiunte
le parole «o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo»; 
    b) alla lettera m),  le  parole  «o  in  uno  Stato  terzo»  sono
eliminate; le parole «agli articoli 116-quater e 116-quinquies»  sono
sostituite dalle parole «all'articolo 116-quinquies»; 
    c) dopo la  lettera  vv),  e'  aggiunta  la  lettera  «ww)  "sede
centrale": gli uffici dell'impresa  con  sede  legale  in  uno  Stato
membro dell'Unione  europea  o  in  un  Paese  aderente  allo  Spazio
economico europeo che svolgono funzioni equivalenti  a  quelle  della
direzione generale e amministrativa di cui all'articolo 14, comma  1,
lettera b) del codice». 
  2. All'articolo 3, dopo la lettera d), e' aggiunta la  lettera  «e)
alle imprese di assicurazione aventi sede  legale  e  amministrazione
centrale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in  un  Paese
aderente allo Spazio economico europeo,  che  operano  in  Italia  in
regime  di  libera  prestazione  di   servizi,   limitatamente   alle
disposizioni di cui al Capo II, Sezione VI». 
  3. All'articolo 4, comma 3, lettera b),  sub  i.),  e  lettera  c),
all'articolo 5, comma 2, all'articolo 6,  comma  2,  all'articolo  7,
comma  2,  all'articolo  8,  comma  2,  all'articolo  10,  comma   2,
all'articolo 17, comma 4  e  all'articolo  23,  comma  2,  le  parole
«direzione generale» sono sostituite dalle parole «sede centrale». 
  4.  All'articolo  16  e'  aggiunto  il  seguente   comma   25   «Le
disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, da 8 a 15, da 17 a  22,
si applicano anche quando i  compiti  di  cui  all'articolo  14  sono
attribuiti - ai sensi dell'articolo 23, comma 2 - alla  funzione  che
svolge compiti omologhi presse la sede centrale.» 
  5. All'articolo 18, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «Gli intermediari assicurativi di  cui  all'art.  109,  comma  2,
lettera b), nonche' i  soggetti  che  svolgono  attivita'  analoga  a
quella dei menzionati intermediari e operano in Italia in  regime  di
stabilimento  -  annotati  nell'elenco  annesso  al  registro   degli
intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito  della  notifica
in coerenza  con  quanto  previsto  dall'articolo  116-quinquies  del
codice - inviano la segnalazione direttamente alla UIF,  qualora  non
sia individuabile un'impresa di riferimento. Ai fini dell'adempimento
dell'obbligo  di  cui  all'articolo   36,   comma   3   del   decreto
antiriciclaggio, gli intermediari  di  cui  all'art.  109,  comma  2,
lettera d), nonche' i  soggetti  che  svolgono  attivita'  analoga  a
quella dei menzionati intermediari e operano in Italia in  regime  di
stabilimento  -  annotati  nell'elenco  annesso  al  registro   degli
intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito  della  notifica
in coerenza  con  quanto  previsto  dall'articolo  116-quinquies  del
codice,  nonche'  gli  intermediari  assicurativi   stabiliti   senza
succursale, inviano la segnalazione all'impresa di riferimento  anche
in relazione alle "stesse  operazioni"  gia'  segnalate  direttamente
alla  UIF  e  danno  comunque   notizia   all'impresa   dell'avvenuta
segnalazione  di  uno  "stesso  cliente".  Si   considerano   "stesse
operazioni" quelle in cui i premi - iniziale, ricorrente,  aggiuntivo
- sono stati pagati, in tutto o in parte,  con  liquidita'  o  titoli
oggetto dell'autonoma  segnalazione  dell'intermediario  assicurativo
alla UIF.  Gli  intermediari  assicurativi  definiscono,  secondo  un
approccio fondato sul rischio, il periodo  antecedente  il  pagamento
del premio da prendere in considerazione a tal fine, che comunque non
puo' essere inferiore a trenta giorni o a quello piu' lungo  definito
dall'impresa negli accordi di distribuzione.» 
  6. Nel Capo II, dopo l'articolo 28, e' inserita la seguente: 
 
                             «Sezione VI 
 
Valutazione  dei  rischi  di  riciclaggio  e  di  finanziamento   del
                             terrorismo 
 
                            Art. 28-bis. 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Le imprese svolgono periodicamente l'autovalutazione dei  rischi
di riciclaggio e di  finanziamento  del  terrorismo,  attraverso  una
metodologia strutturata in due macro-attivita': 
    a) valutazione del rischio intrinseco e delle vulnerabilita', che
consiste nell'individuare  in  che  modo  le  minacce,  in  relazione
all'attivita' esercitata, interessano l'impresa e in quale  misura  i
presidi aziendali risultano vulnerabili ad esse; 
    b) determinazione del livello di rischio residuo e delle relative
iniziative di mitigazione, attraverso lo sviluppo e  l'attuazione  di
politiche e procedure  per  fronteggiare  il  rischio  cui  l'impresa
rimane esposta. 
  2. La funzione antiriciclaggio riporta gli esiti dell'esercizio  di
autovalutazione nella  relazione  annuale  di  cui  all'articolo  14,
descrivendo le fasi del processo, le funzioni coinvolte, i dati e  le
informazioni alla base  delle  valutazioni  effettuate,  i  risultati
ottenuti e le iniziative di adeguamento eventualmente necessarie. 
  3.  Per  i  gruppi  assicurativi,  l'ultima  societa'  controllante
italiana coordina l'attivita'  svolta  da  ciascuna  delle  compagnie
appartenenti al gruppo e da'  conto  nella  propria  relazione  degli
esiti delle  singole  entita',  valutando  la  rilevanza  dei  rischi
residui per l'intero gruppo. 
  4. Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma  2,
lettera d) del codice, nonche'  i  soggetti  che  svolgono  attivita'
analoga a quelle dei menzionati intermediari e operano in  Italia  in
regime di stabilimento - annotati  nell'elenco  annesso  al  registro
degli intermediari assicurativi  e  riassicurativi  a  seguito  della
notifica in coerenza con quanto previsto dall'articolo  116-quinquies
del codice -  includono  il  rischio  di  riciclaggio  connesso  alla
distribuzione   nel   territorio   della   Repubblica   di   prodotti
assicurativi rientranti nei rami di attivita'  elencati  all'articolo
2,  comma  1,  del  codice,  nell'ambito  dell'esercizio  annuale  di
autovalutazione condotto  in  conformita'  con  le  «disposizioni  in
materia di organizzazione, procedure  e  controlli  interni  volti  a
prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo» emanate dalla Banca d'Italia  ai  sensi
dell'articolo 7,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  231/2007.
L'attivita' di intermediazione assicurativa viene sempre  considerata
come separata linea di business da sottoporre a specifica valutazione
del rischio. 
 
                            Art. 28-ter. 
 
          Criteri per la valutazione del rischio intrinseco 
 
  1.  Ai  fini  dell'identificazione  e   valutazione   del   rischio
intrinseco le imprese valutano almeno i seguenti elementi: 
    a) la composizione dei rami vita in cui l'impresa opera; 
    b) l'ammontare annuale dei premi  lordi  contabilizzati  e  delle
prestazioni liquidate nonche' il corrispondente numero di  polizze  e
di clienti; 
    c) i mercati geografici  di  riferimento  (almeno  a  livello  di
singolo paese); 
    d) i canali distributivi utilizzati; 
    e) il numero, e il corrispondente ammontare di  premi  versati  e
prestazioni liquidate, di: 
      i) clienti classificati nelle piu' elevate  fasce  di  rischio,
anche per la presenza - in qualita' di contraente o di beneficiario o
di rispettivo titolare effettivo - di PEP, compresi i familiari e/o i
soggetti che  mantengono  stretti  legami,  nonche'  di  titolari  di
cariche pubbliche locali; 
      ii) titolari effettivi di polizze  stipulate  tramite  societa'
fiduciarie e trustee nell'ambito di accordi di trust; 
    f) la presenza di succursali  situate  in  paesi  terzi  ad  alto
rischio, in particolare se  ad  esse  e'  stato  chiesto  dall'ultima
societa' controllante italiana di applicare misure supplementari  per
far  fronte  al  rischio  di  riciclaggio  e  di  finanziamento   del
terrorismo; 
    g) il paese  estero  di  origine  e  di  destinazione  dei  fondi
relativi ai premi pagati e  prestazioni  liquidate,  con  particolare
riguardo ai paesi terzi ad alto rischio»; 
    h)  gli  elementi  significativi  risultanti  dalle  relazioni  e
dall'ulteriore documentazione proveniente dalle funzioni di controllo
interno; 
    i)  le  risultanze  delle  verifiche,  ispettive  e  a  distanza,
condotte dalle Autorita'. 
  2. Le imprese definiscono un proprio indicatore attraverso il quale
misurare il livello di rischio intrinseco, da ricondurre in una delle
quattro  categorie  (rischio  basso,  rischio  medio-basso,   rischio
medio-alto, rischio alto) sulla  base  dei  criteri  di  attribuzione
orientativamente descritti nell'allegato 1 - Tabella A. 
  3. Ai fini della valutazione, le imprese  tengono  conto  anche  di
informazioni ricavate  da  fonti  esterne,  tra  le  quali  rilevano:
l'analisi nazionale dei rischi condotta sotto l'egida del Comitato di
sicurezza Finanziaria; le liste e i documenti emanati da  istituzioni
internazionali e dai  governi  nazionali  in  merito  a  soggetti  ed
entita' sospettati di attivita' terroristica. 
  4. L'attribuzione del livello di rischio viene  accompagnata  dalla
descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle  analisi
effettuate e delle motivazioni che hanno determinato le scelte. 
 
                           Art. 28-quater. 
 
                    Analisi delle vulnerabilita' 
 
  1. Le imprese adottano e attuano politiche  e  procedure  idonee  a
mitigare il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento  del
terrorismo identificato ai sensi dell'articolo 28-ter. 
  2. Le imprese definiscono un proprio  indicatore  per  misurare  la
vulnerabilita' del sistema dei presidi, tenendo anche conto dei  dati
quantitativi  concernenti  le  misure  di  mitigazione  del   rischio
relative a  premi  e  prestazioni  liquidate,  riportati  nel  foglio
elettronico di cui all'articolo 28-sexies. 
  3. La vulnerabilita' cosi' misurata andra' ricondotta in una  delle
quattro categorie (vulnerabilita' non  significativa,  vulnerabilita'
poco   significativa,   vulnerabilita'   abbastanza    significativa,
vulnerabilita'  molto  significativa)  sulla  base  dei  criteri   di
attribuzione orientativamente descritti nell'allegato 1 - Tabella B. 
 
                         Art. 28-quinquies. 
 
                 Determinazione del rischio residuo 
 
  1. La combinazione dei  giudizi  sul  rischio  intrinseco  e  sulla
vulnerabilita'   determina,   in   base   alla   matrice   illustrata
nell'allegato 1 - Tabella C, l'attribuzione della fascia  di  rischio
residuo, secondo una scala di quattro  valori  (rischio  residuo  non
significativo, rischio residuo basso, rischio residuo medio,  rischio
residuo elevato). 
  2.  Determinato  il  livello  di  rischio   residuo,   le   imprese
individuano le azioni correttive o di adeguamento da adottare. 
  3. L'attribuzione del livello di rischio deve  essere  accompagnata
dalla descrizione degli elementi di  valutazione  considerati,  delle
analisi effettuate e delle iniziative  correttive  o  di  adeguamento
individuate. 
 
                           Art. 28-sexies. 
 
                    Trasmissione annuale dei dati 
 
  1. Le imprese inviano annualmente all'IVASS, entro il  termine  del
30 giugno, un insieme strutturato di informazioni e dati di carattere
qualitativo e quantitativo, suddiviso in sei sezioni: Organizzazione,
Premi  lordi  contabilizzati,  Prestazioni  liquidate,   Gestione   e
controllo, Intermediari e Esito autovalutazione. 
  2. I dati sono organizzati e trasmessi secondo  le  istruzioni  che
verranno pubblicate con lettera al mercato entro il  30  novembre  di
ogni anno. 
  3. Nel caso di gruppi assicurativi l'ultima  societa'  controllante
e' tenuta a inviare i dati riferiti al gruppo nonche' ad ogni singola
compagnia. 
  4.  Le  imprese  che   commercializzano   esclusivamente   prodotti
standardizzati  definiti  a  basso  rischio  dalle  disposizioni  sui
fattori di rischio trasmettono solo i dati di cui alla sezione  Premi
lordi contabilizzati. 
 
                          Art. 28-septies. 
 
        Attivita' in regime di libera prestazione di servizi 
 
  1. Le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato
membro dell'Unione  europea  o  in  un  Paese  aderente  allo  Spazio
economico europeo trasmettono,  entro  il  medesimo  termine  di  cui
all'articolo  28-sexies,  informazioni  sull'attivita'   assicurativa
svolta in Italia in regime di libera prestazione di servizi, nei rami
vita,   limitatamente   alle   sole   informazioni   della    sezione
Intermediari. 
  2. Tali imprese inviano tramite  posta  elettronica  certificata  i
dati e la relativa lettera di trasmissione, sottoscritta da chi ha  i
poteri di rappresentanza dell'impresa. Le stesse  possono  utilizzare
la  casella  di  posta   elettronica   certificata   utilizzata   per
l'accreditamento  al  Sistema  di  interscambio  flussi  dati   (SID)
dell'Agenzia delle entrate. Qualora ai fini della registrazione  tali
imprese si avvalgano di  un  intermediario,  possono  delegare  nella
lettera di trasmissione tale soggetto ad inviare i dati e la  lettera
tramite la propria  casella  di  posta  elettronica  certificata.  La
comunicazione di non aver distribuito  polizze  in  Italia  nell'anno
precedente puo' essere effettuata tramite posta elettronica ordinaria
nel caso  in  cui  l'impresa  sia  sprovvista  di  posta  elettronica
certificata. In tal caso, la  comunicazione  si  considera  pervenuta
nella data in cui il messaggio di posta elettronica  ordinaria  viene
protocollato nel sistema di gestione della corrispondenza dell'IVASS. 
  3. Le imprese di cui al comma 1 che  operano  in  Italia  anche  in
regime di stabilimento, possono trasmettere  quanto  richiesto  anche
tramite  l'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   della
rappresentanza.»