Art. 14 
 
                 Pubblicazione ed entrata in vigore 
 
  1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  internet
dell'IVASS  ed  entra   in   vigore   il   giorno   successivo   alla
pubblicazione. 
  2. Le imprese - incluse quelle di cui all'articolo  28-septies  del
regolamento  IVASS  n.  44/2019  -  trasmettono   agli   intermediari
assicurativi i dati relativi all'esercizio 2019 - di cui all'articolo
10, comma 4 - entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. 
  3. In sede di prima applicazione: 
    a) le imprese  stabilite  senza  succursale  e  gli  intermediari
assicurativi si adeguano alle disposizioni a partire dal  1°  gennaio
dell'anno  successivo  a  quello  di   pubblicazione   del   presente
provvedimento; 
    b) le informazioni e i dati relativi all'esercizio 2020 - di  cui
agli articoli 28-sexies e 28-septies del  regolamento  n.  44/2019  -
vengono trasmessi entro il 30 settembre 2021; 
    c) le comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera  a),
del presente Provvedimento sono effettuate entro il 30 novembre 2021. 
    Roma, 13 luglio 2021 
 
                                             Il presidente: Signorini