Art. 14 Pubblicazione ed entrata in vigore 1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 2. Le imprese - incluse quelle di cui all'articolo 28-septies del regolamento IVASS n. 44/2019 - trasmettono agli intermediari assicurativi i dati relativi all'esercizio 2019 - di cui all'articolo 10, comma 4 - entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. 3. In sede di prima applicazione: a) le imprese stabilite senza succursale e gli intermediari assicurativi si adeguano alle disposizioni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento; b) le informazioni e i dati relativi all'esercizio 2020 - di cui agli articoli 28-sexies e 28-septies del regolamento n. 44/2019 - vengono trasmessi entro il 30 settembre 2021; c) le comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a), del presente Provvedimento sono effettuate entro il 30 novembre 2021. Roma, 13 luglio 2021 Il presidente: Signorini