Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente provvedimento  valgono  le  definizioni  e  le
classificazioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209 e dal regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019. In  aggiunta,
agli effetti del presente provvedimento si intendono per: 
    a) «funzione antiriciclaggio»: la funzione di cui all'articolo 13
del regolamento IVASS n. 44/2019; 
    b) «agenti e  broker  assicurativi»:  le  persone  fisiche  o  le
societa' aventi residenza o sede legale  in  Italia  -  iscritte  nel
registro degli intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del codice  -  nonche'  i
soggetti  aventi  residenza  o  sede  legale  in  uno  Stato   membro
dell'Unione europea, diverso dall'Italia, o in un Paese aderente allo
Spazio economico europeo, che svolgono attivita' analoga a quella dei
menzionati intermediari e operano in Italia in regime di stabilimento
-  annotati  nell'elenco  annesso  al  registro  degli   intermediari
assicurativi e riassicurativi a seguito della comunicazione  prevista
dall'articolo  116-quinquies  del   codice   -   limitatamente   alla
distribuzione nel territorio della Repubblica  italiana  di  prodotti
assicurativi rientranti nei rami di attivita'  elencati  all'articolo
2, comma 1, del codice; 
    c) «premi lordi contabilizzati»: la voce II.1.a del  bilancio  di
esercizio individuale italiano (ovvero  le  corrispondenti  voci  dei
bilanci delle imprese operanti all'estero, sulla  base  del  raccordo
operato  al  fine  di  redigere  il  bilancio  consolidato)  di   cui
all'allegato 1 al regolamento ISVAP n. 22/2008 relativo  agli  schemi
di stato patrimoniale e di conto economico.