Art. 2 Definizioni Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni e le classificazioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019. In aggiunta, agli effetti del presente provvedimento si intendono per: a) «funzione antiriciclaggio»: la funzione di cui all'articolo 13 del regolamento IVASS n. 44/2019; b) «agenti e broker assicurativi»: le persone fisiche o le societa' aventi residenza o sede legale in Italia - iscritte nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del codice - nonche' i soggetti aventi residenza o sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea, diverso dall'Italia, o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo, che svolgono attivita' analoga a quella dei menzionati intermediari e operano in Italia in regime di stabilimento - annotati nell'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 116-quinquies del codice - limitatamente alla distribuzione nel territorio della Repubblica italiana di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attivita' elencati all'articolo 2, comma 1, del codice; c) «premi lordi contabilizzati»: la voce II.1.a del bilancio di esercizio individuale italiano (ovvero le corrispondenti voci dei bilanci delle imprese operanti all'estero, sulla base del raccordo operato al fine di redigere il bilancio consolidato) di cui all'allegato 1 al regolamento ISVAP n. 22/2008 relativo agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.