Art. 3 Ambito di applicazione Il presente provvedimento si applica, limitatamente all'operativita' nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del codice: a) alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo (di seguito «sedi secondarie»); b) alle imprese stabilite senza succursale di cui al successivo articolo 4; c) agli intermediari assicurativi; d) agli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale di cui al successivo articolo 4.