Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  Il    presente    provvedimento    si    applica,     limitatamente
all'operativita' nei rami vita di cui all'articolo 2,  comma  1,  del
codice: 
    a) alle sedi secondarie di  imprese  di  assicurazione  con  sede
legale in un altro Stato membro dell'Unione europea  o  in  un  Paese
aderente  allo   Spazio   economico   europeo   (di   seguito   «sedi
secondarie»); 
    b) alle imprese stabilite senza succursale di cui  al  successivo
articolo 4; 
    c) agli intermediari assicurativi; 
    d) agli intermediari assicurativi stabiliti senza  succursale  di
cui al successivo articolo 4.