Art. 4 
 
   Imprese e intermediari assicurativi stabiliti senza succursale 
 
  1. Le disposizioni del presente  provvedimento  si  applicano  alle
imprese con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione  europea
o in un Paese aderente allo Spazio economico  europeo  -  diverse  da
quelle considerate stabilite ai sensi dell'articolo 23, comma  1-bis,
del codice - qualora le stesse congiuntamente: 
    a)  operino  sul  territorio  italiano  in   regime   di   libera
prestazione di servizi nei rami di cui all'articolo 2, comma  1,  del
codice; 
    b) distribuiscano sul territorio italiano  prodotti  assicurativi
attraverso una rete di intermediari assicurativi appartenenti ad  una
delle categorie di cui agli articoli 109, comma 2,  lettere  a),  b),
c), d), e 116-quater o 116-quinquies del codice; 
    c) conseguano premi lordi  contabilizzati  (comunicati  all'IVASS
dalla sede legale dell'impresa stessa) superiori a euro 5 milioni. 
  2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano altresi'
agli intermediari assicurativi che abbiano residenza o sede legale in
un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo
Spazio  economico  europeo,  qualora  distribuiscano  sul  territorio
italiano prodotti assicurativi nei  rami  previsti  dall'articolo  2,
comma 1 del codice in regime di libera prestazione di servizi tramite
intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma  2,  lettera
e) del codice.