Art. 4 Imprese e intermediari assicurativi stabiliti senza succursale 1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle imprese con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo - diverse da quelle considerate stabilite ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, del codice - qualora le stesse congiuntamente: a) operino sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del codice; b) distribuiscano sul territorio italiano prodotti assicurativi attraverso una rete di intermediari assicurativi appartenenti ad una delle categorie di cui agli articoli 109, comma 2, lettere a), b), c), d), e 116-quater o 116-quinquies del codice; c) conseguano premi lordi contabilizzati (comunicati all'IVASS dalla sede legale dell'impresa stessa) superiori a euro 5 milioni. 2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano altresi' agli intermediari assicurativi che abbiano residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo, qualora distribuiscano sul territorio italiano prodotti assicurativi nei rami previsti dall'articolo 2, comma 1 del codice in regime di libera prestazione di servizi tramite intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e) del codice.