Art. 5 Istituzione della funzione antiriciclaggio 1. Salva la facolta' di esternalizzare la funzione antiriciclaggio anche al di fuori del gruppo, o di attribuirne i compiti alla sede centrale nel rispetto delle disposizioni di cui gli articoli 16 e 23 del Regolamento IVASS n. 44/2019, le sedi secondarie, che distribuiscono sul territorio italiano esclusivamente prodotti standardizzati definiti a basso rischio dalle disposizioni sui fattori di rischio, possono attribuire i compiti della funzione antiriciclaggio: a) alla funzione di verifica della conformita' alla normativa antiriciclaggio istituita presso la sede centrale dell'impresa, a condizione che almeno uno degli addetti a tale funzione, i) se dipendente della sede centrale, venga distaccato a tempo parziale in Italia, ii) ove non sia un dipendente della sede centrale, sia comunque domiciliato per la carica in Italia; b) a uno dei rappresentanti generali, a condizione che al rappresentante generale non siano attribuite deleghe che ne pregiudichino l'autonomia. 2. Gli agenti e broker assicurativi istituiscono la funzione antiriciclaggio qualora ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) numero di dipendenti o collaboratori iscritti - alla fine di ciascun anno solare - nella sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi uguale o superiore a trenta; b) distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese - comunicato da queste ultime all'IVASS e agli stessi intermediari - sia superiore a euro 15 milioni.