Art. 5 
 
             Istituzione della funzione antiriciclaggio 
 
  1. Salva la facolta' di esternalizzare la funzione  antiriciclaggio
anche al di fuori del gruppo, o di attribuirne i  compiti  alla  sede
centrale nel rispetto delle disposizioni di cui gli articoli 16 e  23
del  Regolamento  IVASS  n.  44/2019,   le   sedi   secondarie,   che
distribuiscono  sul  territorio  italiano   esclusivamente   prodotti
standardizzati  definiti  a  basso  rischio  dalle  disposizioni  sui
fattori di rischio,  possono  attribuire  i  compiti  della  funzione
antiriciclaggio: 
    a) alla funzione di verifica  della  conformita'  alla  normativa
antiriciclaggio istituita presso la  sede  centrale  dell'impresa,  a
condizione che almeno uno degli addetti a tale funzione, 
      i) se dipendente della sede centrale, venga distaccato a  tempo
parziale in Italia, 
      ii) ove non sia un dipendente della sede centrale, sia comunque
domiciliato per la carica in Italia; 
    b) a  uno  dei  rappresentanti  generali,  a  condizione  che  al
rappresentante  generale  non  siano  attribuite   deleghe   che   ne
pregiudichino l'autonomia. 
  2. Gli  agenti  e  broker  assicurativi  istituiscono  la  funzione
antiriciclaggio   qualora   ricorrano   congiuntamente   i   seguenti
requisiti: 
    a) numero di dipendenti o collaboratori iscritti - alla  fine  di
ciascun anno solare - nella sezione E del Registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi uguale o superiore a trenta; 
    b) distribuzione di prodotti assicurativi in relazione  ai  quali
il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese - comunicato da
queste ultime all'IVASS e agli stessi intermediari - sia superiore  a
euro 15 milioni.