Art. 6 
 
               Titolare della funzione antiriciclaggio 
 
  1. Nel caso in cui si avvalgano della facolta' di cui  all'articolo
5, comma 1, lettera a), le sedi secondarie possono nominare  titolare
della funzione antiriciclaggio in relazione all'attivita' svolta  sul
territorio italiano,  il  titolare  dell'omologa  funzione  istituita
presso la sede centrale della stessa impresa,  a  condizione  che  la
persona designata, 
    a) se dipendente della sede centrale, venga  distaccata  a  tempo
parziale in Italia oppure, 
    b) ove non sia un dipendente della sede  centrale,  sia  comunque
domiciliata per la carica in Italia. 
  2. Gli agenti e broker assicurativi in possesso  dei  requisiti  di
cui all'articolo 5, comma 2, del presente provvedimento che  svolgono
la propria attivita' in forma di impresa individuale non sono  tenuti
alla  nomina  del  titolare  della   funzione   antiriciclaggio.   Di
quest'ultima, in  tale  ipotesi,  risponde  direttamente  l'agente  o
broker persona fisica. 
  3. Il titolare nominato ai sensi del comma 1 possiede  i  requisiti
di  onorabilita',  professionalita'  e  indipendenza  previsti  dagli
articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 2 del regolamento  IVASS
n. 44/2019.