Art. 6 Titolare della funzione antiriciclaggio 1. Nel caso in cui si avvalgano della facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), le sedi secondarie possono nominare titolare della funzione antiriciclaggio in relazione all'attivita' svolta sul territorio italiano, il titolare dell'omologa funzione istituita presso la sede centrale della stessa impresa, a condizione che la persona designata, a) se dipendente della sede centrale, venga distaccata a tempo parziale in Italia oppure, b) ove non sia un dipendente della sede centrale, sia comunque domiciliata per la carica in Italia. 2. Gli agenti e broker assicurativi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente provvedimento che svolgono la propria attivita' in forma di impresa individuale non sono tenuti alla nomina del titolare della funzione antiriciclaggio. Di quest'ultima, in tale ipotesi, risponde direttamente l'agente o broker persona fisica. 3. Il titolare nominato ai sensi del comma 1 possiede i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza previsti dagli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 2 del regolamento IVASS n. 44/2019.