Art. 7 
 
               Segnalazione delle operazioni sospette 
 
  1. Le imprese stabilite senza succursale nominano  un  responsabile
per la segnalazione delle operazioni sospette che svolge i compiti di
cui all'articolo 18, commi 6, 7 e 8, del regolamento IVASS n. 44/2019
in  relazione  ai  clienti  cui  i  prodotti   assicurativi   vengono
distribuiti sul territorio italiano dagli  intermediari  assicurativi
con cui  le  stesse  imprese  hanno  stipulato  contratti/accordi  di
collaborazione. 
  2. Per tale incarico puo' essere designato il responsabile  per  la
segnalazione delle operazioni sospette: 
    a) di uno dei seguenti soggetti,  a  condizione  che  essi  siano
tenuti ad istituire la propria funzione antiriciclaggio, 
      i) la sede secondaria italiana, se  istituita  per  l'esercizio
dell'attivita' anche in regime di stabilimento; 
      ii) l'ultima societa' controllante italiana o con sede  in  uno
Stato membro dell'Unione europea o in un paese aderente  allo  Spazio
economico europeo. 
      iii) una qualunque altra impresa, con sede in uno Stato  membro
dell'Unione europea o in un  paese  aderente  allo  Spazio  economico
europeo, facente parte di un gruppo italiano - di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera j), del regolamento IVASS n. 44/2019 - ovvero di  un
gruppo estero di cui all'articolo 3, paragrafo  15,  della  direttiva
(UE) 2015/849; 
    b) della sede centrale della stessa impresa a condizione  che  la
persona designata, 
      i) se dipendente della sede centrale, venga distaccata anche  a
tempo parziale in un ufficio in Italia, anche di terzi,  ma  comunque
nella disponibilita' dell'impresa, 
      ii) qualora non sia un  dipendente  della  sede  centrale,  sia
comunque domiciliata per la carica in Italia; 
    c) di un intermediario  assicurativo  di  cui  all'articolo  109,
comma 2, lettera d),  che  distribuisca  in  Italia  i  prodotti  del
comparto vita dell'impresa; 
    d) di un altro intermediario assicurativo, obbligato ad istituire
la funzione antiriciclaggio e a nominare il relativo titolare, che  -
al momento della designazione - distribuisca in Italia i prodotti del
comparto vita dell'impresa da almeno due anni. 
  3.  Gli  intermediari  assicurativi  stabiliti   senza   succursale
trasmettono le segnalazioni di operazioni  sospette  al  responsabile
per le segnalazioni sospette dell'impresa di riferimento  o,  qualora
quest'ultima non sia individuabile, direttamente alla UIF.