Art. 7 Segnalazione delle operazioni sospette 1. Le imprese stabilite senza succursale nominano un responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette che svolge i compiti di cui all'articolo 18, commi 6, 7 e 8, del regolamento IVASS n. 44/2019 in relazione ai clienti cui i prodotti assicurativi vengono distribuiti sul territorio italiano dagli intermediari assicurativi con cui le stesse imprese hanno stipulato contratti/accordi di collaborazione. 2. Per tale incarico puo' essere designato il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette: a) di uno dei seguenti soggetti, a condizione che essi siano tenuti ad istituire la propria funzione antiriciclaggio, i) la sede secondaria italiana, se istituita per l'esercizio dell'attivita' anche in regime di stabilimento; ii) l'ultima societa' controllante italiana o con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese aderente allo Spazio economico europeo. iii) una qualunque altra impresa, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese aderente allo Spazio economico europeo, facente parte di un gruppo italiano - di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), del regolamento IVASS n. 44/2019 - ovvero di un gruppo estero di cui all'articolo 3, paragrafo 15, della direttiva (UE) 2015/849; b) della sede centrale della stessa impresa a condizione che la persona designata, i) se dipendente della sede centrale, venga distaccata anche a tempo parziale in un ufficio in Italia, anche di terzi, ma comunque nella disponibilita' dell'impresa, ii) qualora non sia un dipendente della sede centrale, sia comunque domiciliata per la carica in Italia; c) di un intermediario assicurativo di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), che distribuisca in Italia i prodotti del comparto vita dell'impresa; d) di un altro intermediario assicurativo, obbligato ad istituire la funzione antiriciclaggio e a nominare il relativo titolare, che - al momento della designazione - distribuisca in Italia i prodotti del comparto vita dell'impresa da almeno due anni. 3. Gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale trasmettono le segnalazioni di operazioni sospette al responsabile per le segnalazioni sospette dell'impresa di riferimento o, qualora quest'ultima non sia individuabile, direttamente alla UIF.